((Art. 15-bis 
 
                       Disposizioni in materia 
                        di accisa sulla birra 
 
  1. All'articolo 35 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le  parole:  «per  il  solo  anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»; 
    b) al comma 3-quater,  introdotto  dall'articolo  1,  comma  985,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  all'alinea,  le  parole:
«Limitatamente  all'anno  2022»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Limitatamente agli anni 2022 e 2023». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  il  comma
986 e' sostituito dal seguente: 
    «986. L'aliquota di accisa sulla  birra  di  cui  all'allegato  I
annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31  dicembre  2022,  in
euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al  31
dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro  e  per  grado-Plato  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2024, in  euro  2,99  per  ettolitro  e  per
grado-Plato». 
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di  accisa  ridotte  di
cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023  le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno
2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75  del
30 marzo 2022. 
  4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2,  i
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al  rimborso
della maggiore accisa versata sui quantitativi di  birra  immessi  in
consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2023  e  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  A
tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata  in
vigore,  un'istanza  di  rimborso   mediante   accredito   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 12 dicembre  1996,  n.  689,  a  scomputo  dei
successivi versamenti dell'accisa dovuta. 
  5. Lo  stanziamento  del  fondo  da  ripartire  per  provvedere  ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di  spese  per  acquisto  di
beni e servizi, iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  e'
incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024. 
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni
di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025  e  pari  a
810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15  milioni  di
euro per l'anno 2023 e a  350.000  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  e,
quanto a 810.000  euro  per  l'anno  2024,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1.))