Art. 16
Proroga di termini
in materia di sport
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°
luglio 2023» e dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono
aggiunte le seguenti: «e ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio
2024»;
a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo
che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' compensi assoggettati ad imposta ai
sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare
escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo
d'imposta non puo' superare l'importo complessivo di euro 15.000»;))
b) all'articolo 52, comma 1, ((alinea,)) le parole: «((A
decorrere)) dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((A
decorrere)) dal 1° luglio 2023»;
c) ((soppressa)).
2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Il predetto termine e' prorogato al ((1°
luglio 2024)) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza
soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti» e, all'ultimo
periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al primo e al
secondo periodo».
((2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate
approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023.
Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con proprio
decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione
sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso
il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del
regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto
previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo
entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti».))
3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
4. Al fine di sostenere le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del
costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per
le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli
3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano
in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31
dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di
consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in
vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi
delle vigenti disposizioni.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la societa'
Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le somme ad essa
trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate
all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate
eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. ((La societa' Sport
e salute S.p.a. e' autorizzata ad impiegare parte delle somme di cui
al primo periodo al fine di sostenere l'incremento dei costi di
approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli
organismi sportivi.)) Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.