((Art. 16-bis
Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 ottobre 2024».))