Art. 17
Proroga di termini
in materia di editoria
1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». All'attuazione della presente
disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la
piu' ampia pluralita' delle fonti e in considerazione della
particolare natura dei servizi di informazione primaria, le
amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del ((codice dei contratti pubblici di
cui al)) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate
ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie
di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ((notiziari generali e speciali, nazionali,
internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.))
3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale
centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese
le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le
autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli
organi costituzionali.
4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie
di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e individuate,
in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e
dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'informazione e all'editoria, ((da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto. Al fine di
acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del
predetto decreto del ((Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria)),
e' tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque
componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i
professori universitari di ruolo((, anche in quiescenza,)) in materie
economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio
professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza
ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro
sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta,
comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione
del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con
l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2,
del ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di
presenza, ((rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque
denominati.
((5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, le
Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi' autorizzate
ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche
video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016.))