Art. 18
Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa e per il risanamento delle
baraccopoli di Messina
1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono
sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione
Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo
ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al
((31 dicembre 2024)).
((2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «sette unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci unita'»;
b) al comma 4, le parole: «, previa intesa,» sono soppresse e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario
straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta
al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario,
il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. L'incarico di subcommissario ha durata sino al 31 dicembre
2024»;
c) al comma 10, dopo le parole: «eventualmente destinate» sono
aggiunte le seguenti: «, ivi incluse quelle derivanti dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa
modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del
rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi».
2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della
struttura di supporto all'attivita' commissariale e' autorizzata la
spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno
2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.))