Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».
2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
((b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre
2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati
internazionali in vigore»;))
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
3. All'articolo 1-ter, ((comma 1,)) del decreto-legge 8 settembre
2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2021, n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «((31 dicembre 2023))».
4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
((4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «1° gennaio 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».))
((4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «di 2,5 milioni di euro» sono
aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;
b) al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni di euro».))
((4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «10 milioni di euro».))
5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2023».
6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;
b) al terzo periodo, le parole: «per l'esercizio finanziario
2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente
negli esercizi finanziari 2022 e 2023».
((7-bis. La validita' della graduatoria del concorso pubblico a 87
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 30 del 16 aprile
2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.))
((7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.
84, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2022 e 2023».))
8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a
1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di
euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando per 500.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a
100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
((9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di
adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno
19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore
dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i
lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono
prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del
Ministro dell'interno rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1,
lettere a) e b);
b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2,
lettere a) e b);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere
a) e b);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere
a) e b).
9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e
2025».
9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.))