((Art. 20-bis
Proroga dell'operativita' del Fondo per la valorizzazione
e la promozione delle aree territoriali svantaggiate
1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.))