Art. 21
Proroga di termini in materie di competenza
del sistema di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, ((alinea,)) del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».