Art. 22 
 
              Ulteriore proroga dei termini in materia 
           di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 
 
  1. All'articolo 31-octies del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 35, ((comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((a) alla lettera  a)  )),  le  parole:  «30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
    ((b) alla lettera b) )),  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»; 
    ((c) dopo la lettera b), sono aggiunte)) le seguenti: 
      «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono  prorogati
al 31 marzo 2024; 
      b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
30 settembre 2024.».