((Art. 22-ter
Proroga del termine di cui all'articolo 3
della legge 11 dicembre 2012, n. 224
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224,
le parole: «per i dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli undici anni».))