((Art. 22-ter 
 
              Proroga del termine di cui all'articolo 3 
                della legge 11 dicembre 2012, n. 224 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012,  n.  224,
le parole: «per i dieci anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
gli undici anni».))