Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le
parole: «e' differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023».
2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e
2023».
5. All'articolo 26-bis, comma 1, ((alinea,)) del decreto-legge 17
maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «((alla data di acquisto di efficacia)) delle
disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il
30 giugno 2023».
((5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma
572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma 783
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo
relativo all'annualita' 2022 e' erogato successivamente
all'erogazione dell'ultima annualita', con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari
ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno
2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di
cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze
e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresi'
valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni
ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.))
6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31
agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
((7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi
pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita' della Segreteria
tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e'
autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per
l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale
dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.))
8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al
31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in
corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre
2023».
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' e
di agevolare il perseguimento delle finalita' attribuite dalla
legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla
Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica
previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle
retribuzioni, ((agli emolumenti e ai compensi)) stabiliti dalla
normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
finanza pubblica.
((10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».))
((10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, le parole: «30 novembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».))
((10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle
istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del
2022 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 marzo 2023".))
((10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il
termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti
notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, emessi per il
mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine
di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.))
((10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni
del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del
31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023,
e' differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023,
provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.))
((10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche
istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni
contratte dal comune di Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».))
((10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche' per le rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel
2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di
sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli
interventi eseguiti sia sulle singole unita' immobiliari, sia sulle
parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate
entro il 31 marzo 2023.))
((10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per
interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il
termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, e' prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.))
((10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative
al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del
31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per
rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie
concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma
realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere
promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai
suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni
stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e
delle finanze con la PagoPa Spa e con la Consap Spa ai sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse
finanziarie del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644,
della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo complessivo
di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.))
((10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2023».))