Art. 3 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in  materia  di  presentazione   della   dichiarazione   sull'imposta
municipale propria (IMU),  relativa  all'anno  di  imposta  2021,  le
parole: «e' differito al 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023». 
  2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione  in  tema  di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari,  le  parole:  «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,». 
  3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2024». 
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021,  2022  e
2023». 
  5. All'articolo 26-bis, comma 1, ((alinea,)) del  decreto-legge  17
maggio 2022 n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «((alla  data  di  acquisto  di  efficacia))  delle
disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi  dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il
30 giugno 2023». 
  ((5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma
572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal  comma  783
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  il  contributo
relativo   all'annualita'    2022    e'    erogato    successivamente
all'erogazione  dell'ultima  annualita',  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie  pari
ad almeno un quarto del  contributo  complessivamente  erogato.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro  per  l'anno
2043, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni  di
cui al presente comma,  il  termine  del  15  giugno  2022,  previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'
differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze
e delle condizioni indicate al medesimo comma 575.  Restano  altresi'
valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni
ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234.)) 
  6. I termini indicati nell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno. 
  7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000
euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  ((7-bis.  Per  i  costi  sostenuti  dalla  Concessionaria   servizi
pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita' della  Segreteria
tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  26  luglio  2019,  e'
autorizzata la spesa fino all'importo massimo  di  750.000  euro  per
l'anno 2023,  in  relazione  alla  conseguente  estensione  temporale
dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  10  maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019.
Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari  a  750.000  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
  8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e  al
31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi  in
corso al 31 dicembre 2021, al 31  dicembre  2022  e  al  31  dicembre
2023». 
  9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  le
parole: «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita'  e
di  agevolare  il  perseguimento  delle  finalita'  attribuite  dalla
legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante,  alla
Fondazione di cui all'articolo 42,  comma  5,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' differita al 1°  gennaio  2024  l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento  della  spesa  pubblica
previste  dalla  vigente  legislazione   per   i   soggetti   inclusi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Si  applicano  in  ogni  caso  i  limiti  alle
retribuzioni, ((agli  emolumenti  e  ai  compensi))  stabiliti  dalla
normativa vigente e le disposizioni  in  materia  di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica. 
  ((10-bis. All'articolo 64, comma 3,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: «31 marzo  2023»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».)) 
  ((10-ter.  All'articolo  15-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, le parole:  «30  novembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».)) 
  ((10-quater. Al fine di  permettere  l'ordinata  conclusione  delle
istruttorie in corso in relazione agli accordi  per  il  riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50  del
2022 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 marzo 2023".)) 
  ((10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il
termine previsto dall'articolo 7 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
1° aprile 2022 e il 30  ottobre  2023.  Sono  fatti  salvi  gli  atti
notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  emessi  per  il
mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis  all'articolo  1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine
di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.)) 
  ((10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le  elezioni
del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data  del
31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di  imposta  2023,
e' differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023,
provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche prevista dall'articolo  50,  comma  3,  quarto  periodo,  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ai  fini   della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.)) 
  ((10-septies. All'articolo 1, comma 927, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di  specifiche
istanze  di  liquidazione  di  crediti  derivanti   da   obbligazioni
contratte dal comune di Roma,  le  parole:  «quarantotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».)) 
  ((10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche' per  le  rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel
2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio  delle  opzioni  di
sconto sul corrispettivo o di  cessione  del  credito  relative  agli
interventi eseguiti sia sulle singole unita' immobiliari,  sia  sulle
parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia  delle  entrate
entro il 31 marzo 2023.)) 
  ((10-novies. Con riferimento alle  spese  sostenute  nel  2022  per
interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,  il
termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da  parte  dei
soggetti  individuati  dall'articolo  2  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze  1°  dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20  dicembre  2016,  dei  dati  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, e' prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.)) 
  ((10-decies. Per  l'anno  2023  la  dotazione  del  fondo  previsto
dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'
pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative
al programma disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156;  gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del
31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo  per
rendere  possibile  l'accredito   del   rimborso.   Le   controversie
concernenti  i  rimborsi  maturati  durante  il  predetto   programma
realizzato dall'8 dicembre 2020 al  30  giugno  2021  possono  essere
promosse entro il termine di  decadenza  del  31  dicembre  2023.  Ai
suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  le  convenzioni
stipulate in data 30 novembre  2020  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con la  PagoPa  Spa  e  con  la  Consap  Spa  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, i cui  oneri  e  spese  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie del predetto fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  644,
della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo  complessivo
di 700.000 euro. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a
700.000 euro per l'anno 2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
  ((10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea,  del  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla  legge
25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 luglio 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2023».))