((Art. 3-quater 
 
   Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
 
  1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli  organi
elettivi nell'anno 2022, i termini  di  novanta  e  sessanta  giorni,
previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  sono  prorogati  al  30
giugno 2023.))