((Art. 3-quinquies
Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per
investimenti in favore del settore turistico
1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre
2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni
di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti
ad incrementare la competitivita' e la sostenibilita' del settore
turistico.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))