Art. 4
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
((1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari allo 0,5 per cento».
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Detti
organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in
carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2024».
2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa
italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le
quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio
finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario
2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a
valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per
la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di
fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre
2017, del personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla
gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della
ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo
fine il commissario liquidatore e' autorizzato ad utilizzare
l'importo residuo del finanziamento, gia' erogato per il trattamento
economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i
corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura
liquidatoria.))
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al
31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente.
((3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: «anche per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022 e 2023» e le
parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023».
3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,
pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16
dicembre 2022, e' integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i
termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 25 del 29
marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Possono
presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di
commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco
nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco stesso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022 e di
1.395.561 euro per l'anno 2023».
((5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al 31 dicembre 2023.
Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo
hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo
per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 puo' essere conseguita, in caso
di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini
previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento
della Commissione nazionale per la formazione continua».))
6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria
cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie
del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2
e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83
dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate ((sino al 31 dicembre 2024 e
sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo
di posta elettronica.))
7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «somma di 32,5 milioni di euro»
sono aggiunte le seguenti: «ed e' accantonata, per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per
il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il Servizio
sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;
b) alla lettera a), le parole: «9 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni
di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro»; dopo la
parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;
c) alla lettera b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5
milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» e
dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e
protoni».
((7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 e' prorogato fino
all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli
obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto sono
perseguiti in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta
specialita' rese dai predetti Istituti in coerenza con la domanda
storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178.))
8. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
((8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2023».))
((8-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: «Fino al termine
dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2023» e le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle
seguenti: «otto ore».))
((8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo
periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate in regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per
l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di
cui al periodo precedente e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea su richiesta del
Ministero della salute».))
9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
((9-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano
oncologico nazionale 2023-2027 - PON», con una dotazione pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato
al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione,
la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite
dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.
9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le
modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base
alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena
operativita' delle reti oncologiche regionali, al potenziamento
dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi
territoriali, nonche' ad attivita' di formazione degli operatori
sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Alla
copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
9-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
9-quinquies. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, le parole: «da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge».
9-septies. In considerazione delle ulteriori spese sanitarie
rappresentate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome
possono rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le
risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge
n. 234 del 2021.
9-octies. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo
per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31
dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, nonche' dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle
finalita' di cui al presente comma le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore
allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno 2023.
9-novies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2023».
9-decies. All'articolo 4, comma 8-octies, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «comma 8-septies» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),».
9-undecies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 8
novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 196, le parole: «due designati dal Ministro della
salute» sono sostituite dalle seguenti: «uno designato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».
9-duodecies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano
servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi,
con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine
assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del
testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in
considerazione della rilevanza delle finalita' perseguite dai
soggetti convenzionati, e' autorizzato al trattamento dei dati
connessi all'attuazione delle convenzioni nonche' a trasferire ai
predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di
servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle
finalita' istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano
i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli 13
e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016».
9-terdecies. Dall'attuazione del comma 9-duodecies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quaterdecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021 e 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021, 2022 e 2023».
9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il
personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024.
9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268,
lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano,
previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale
dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e
amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non piu' in
servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio
sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato
collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31
dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli
interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al
compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque entro la
predetta data.))