((Art. 4-bis
NADO Italia
1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di
ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione
relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le
attivita' relative all'effettuazione dei controlli anti-dopingdi cui
alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla
NADO Italia, in qualita' di Organizzazione nazionale anti-doping.
Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto
del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte
della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle
attivita' di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e
promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito
sportivo.))