((Art. 4-bis 
 
                             NADO Italia 
 
  1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di
ricerca,  formazione,  informazione,  comunicazione   e   prevenzione
relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping,  le
attivita' relative all'effettuazione dei controlli anti-dopingdi  cui
alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla
NADO Italia, in qualita'  di  Organizzazione  nazionale  anti-doping.
Conseguentemente, il termine annuale per la  redazione  del  rapporto
del Comitato tecnico  sanitario -  sezione  per  la  vigilanza  e  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,  n.
44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione,  da  parte
della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati  dalle
attivita' di controllo anti-doping, anche a fini  di  monitoraggio  e
promozione di azioni per la tutela della salute  pubblica  in  ambito
sportivo.))