((Art. 4-ter 
 
        Proroga di termini in materia di personale sanitario 
 
  1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario  delle
strutture sanitarie: 
  a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
  b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2025»; 
  2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il  professionista
comunica all'Ordine competente l'ottenimento  del  riconoscimento  in
deroga da parte della regione  interessata,  la  denominazione  della
struttura sanitaria a contratto con il Servizio  sanitario  nazionale
presso  la  quale  presta   l'attivita'   nonche'   ogni   successiva
variazione. La  mancata  ottemperanza  agli  obblighi  da  parte  del
professionista determina la sospensione del riconoscimento fino  alla
comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine
di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli  articoli  27  e
27-quater del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286,  si  applicano  altresi'  al  per-  sonale  medico  e
infermieristico  assunto  presso  strutture  sanitarie  pubbliche   e
private, con contratto libero-professionale di  cui  all'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ovvero  con
contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a
tre mesi e rinnovabili».))