((Art. 4-ter
Proroga di termini in materia di personale sanitario
1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle
strutture sanitarie:
a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2025»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista
comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in
deroga da parte della regione interessata, la denominazione della
struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale
presso la quale presta l'attivita' nonche' ogni successiva
variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del
professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla
comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine
di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e
27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applicano altresi' al per- sonale medico e
infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e
private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a
tre mesi e rinnovabili».))