Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 maggio 2023».
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal
2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni
scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le
parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2022 e 2023».
((5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonche' per le
strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione
e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto
adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e le
strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche'
per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS
Academy,».
5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 2023».
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti
del CSPI e di garantire la continuita' delle sue funzioni, i
componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31
agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233».
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».))
6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, dell'universita' e della
ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;
b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine
del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le procedure
selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023,
limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi
generali e amministrativi del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche.».
8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le
seguenti: «((nonche' per l'anno)) scolastico 2023/2024».
9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022,
euro 1.625.183 ((nell'anno 2023)), ed euro 2.437.774 ((nell'anno
2024))»;
d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta la seguente:
«b-septies) quanto a euro 1.625.183 ((nell'anno 2023)) ed euro
2.437.774 ((nell'anno 2024, mediante)) corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le
parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per dare
attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo
di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13,
comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle
attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata all'anno scolastico
2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del
colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.
62 del 2017.
((11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, dopo le parole: «Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire» sono
inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023» e le parole:
«per il reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'assunzione a tempo indeterminato».
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno
scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi
indisponibili per le operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonche'
l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024
sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se
successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima
istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con
contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo
lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il
limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma
e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie
relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del
direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, e' valida
fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma
11- septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente
scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della
relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni
sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in
relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono
ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che
abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano
pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della
prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova
scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un
provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente
caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano
pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della
prova orale del predetto concorso.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di
formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le
seguenti modalita' di accesso: per i soggetti di cui al comma
11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad
almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati,
a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari
ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del
corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono
inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al
medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle
graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono
effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del
concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e
successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di
cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto
dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il
contingente e' ripartito annualmente su base regionale con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente
all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla
corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti
sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o
concorsuale successiva.
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-
quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina
il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in
misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attivita' di
formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede,
altresi', che le somme di cui al secondo periodo siano versate
all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima
dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni
ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.))