Art. 5 
 
        Proroga di termini in materia di istruzione e merito 
 
  1. All'articolo 58, comma 5-septies, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «a decorrere  dal  1°  settembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023». 
  2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 maggio 2023». 
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n.  159,  le  parole:  «entro  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal
2021/22 al  2023/24»  sono  sostitute  dalle  seguenti:  «negli  anni
scolastici dal 2022/23 al 2024/25». 
  4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99,  le
parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  gli
anni 2022 e 2023». 
  ((5. All'articolo 4 del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli
edifici scolastici ed i locali  adibiti  a  scuola,  nonche'  per  le
strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione
e formazione  professionale  (IeFP)  e  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto,  non  si  sia  ancora  provveduto  al  predetto
adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»; 
  b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»; 
  c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e  le
strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche'
per quelli ove si svolgono i percorsi erogati  dalle  Fondazioni  ITS
Academy,». 
  5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 2023». 
  5-ter. All'articolo 3 del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Al fine di uniformare la durata in  carica  dei  componenti
del CSPI  e  di  garantire  la  continuita'  delle  sue  funzioni,  i
componenti elettivi e non elettivi  restano  in  carica  sino  al  31
agosto  2024,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233». 
  5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».)) 
  6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  le  parole:  «,  dell'universita'  e  della
ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «, fermo  restando  il  termine
del 31 dicembre 2021,» sono soppresse. 
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Le  procedure
selettive di  cui  al  comma  15  sono  prorogate  per  l'anno  2023,
limitatamente alla progressione all'area dei  direttori  dei  servizi
generali  e  amministrativi  del   personale   amministrativo   delle
istituzioni scolastiche.». 
  8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023»  sono  aggiunte  le
seguenti: «((nonche' per l'anno)) scolastico 2023/2024». 
  9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; 
    b) al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «e  2021/2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; 
    c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni  nell'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno  2022,
euro 1.625.183 ((nell'anno  2023)),  ed  euro  2.437.774  ((nell'anno
2024))»; 
    d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta la seguente:
«b-septies) quanto  a  euro  1.625.183  ((nell'anno  2023))  ed  euro
2.437.774 ((nell'anno 2024, mediante)) corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»; 
    e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  urgenti  per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024». 
  10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza  di  cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020»
sono sostituite dalle  seguenti:  «al  31  dicembre  2023,  per  dare
attuazione alla Missione 4 - Componente  1  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza». 
  11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del  secondo  ciclo
di istruzione, la previsione di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,
comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle
attivita'  assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata  all'anno  scolastico
2022/2023. Le esperienze maturate  nei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire  comunque  parte  del
colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.
62 del 2017. 
  ((11-bis. All'articolo 2, comma 3,  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019,  n.  159,  dopo  le  parole:  «Il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  e'  autorizzato  a  bandire»  sono
inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023» e  le  parole:
«per  il  reclutamento»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «per
l'assunzione a tempo indeterminato». 
  11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita'  della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  in  favore  della  predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2023. Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito. 
  11-quater. All'articolo  59,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a  tempo  determinato  in  tempo  utile  per  lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale  e  prova  di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate  all'anno
scolastico  2023/2024.  A  tal  fine,  i  relativi  posti  sono  resi
indisponibili per le operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
riferite  all'anno  scolastico  2023/2024.  I  docenti  che  svolgono
l'incarico a tempo  determinato  e  la  relativa  formazione  nonche'
l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico  2023/2024
sono  assunti  a  tempo  indeterminato  e  confermati  in  ruolo  con
decorrenza giuridica  ed  economica  dal  1°  settembre  2024  o,  se
successiva,  dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima
istituzione  scolastica  presso  cui  hanno  prestato  servizio   con
contratto a tempo determinato. Le  graduatorie  di  cui  al  presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori,  fatto  salvo
lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare  entro  il
limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al  presente  comma
e, comunque, non oltre la data  di  pubblicazione  delle  graduatorie
relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo  46  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79». 
  11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con  decreto  del
direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,  e'  valida
fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto  dal  comma
11- septies.  Al  fine  di  coprire  i  posti  vacanti  di  dirigente
scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
di partecipazione  ad  un  corso  intensivo  di  formazione  e  della
relativa  prova  finale,  anche  per   prevenire   le   ripercussioni
sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti  in
relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono
ammessi i partecipanti al  concorso  di  cui  al  primo  periodo  che
abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a  condizione  che,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto: 
  a) abbiano proposto ricorso entro i  termini  di  legge  e  abbiano
pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della
prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la  prova
scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a  seguito  di  un
provvedimento giurisdizionale  cautelare,  anche  se  successivamente
caducato; 
  b) abbiano proposto ricorso entro i  termini  di  legge  e  abbiano
pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della
prova orale del predetto concorso. 
  11-sexies. Ai fini  della  partecipazione  al  corso  intensivo  di
formazione di cui al comma  11-quinquies,  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito di cui  al  medesimo  comma  prevede  le
seguenti modalita' di  accesso:  per  i  soggetti  di  cui  al  comma
11-quinquies, lettera a), il superamento, con un  punteggio  pari  ad
almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi  informatizzati,
a risposta chiusa; per i  soggetti  di  cui  al  comma  11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un  punteggio  pari
ad almeno 6/10. 
  11-septies. I soggetti che hanno  sostenuto  la  prova  finale  del
corso intensivo di formazione  di  cui  al  comma  11-quinquies  sono
inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso  di  cui  al
medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle
graduatorie  concorsuali  vigenti.  Le  immissioni  in   ruolo   sono
effettuate, almeno  per  il  60  per  cento  dei  posti  a  tal  fine
annualmente  assegnabili,  prioritariamente  dalla  graduatoria   del
concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di  cui
al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022,  n.  194,  e
successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di
cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale  posto
dispari  e'  destinato  alla  procedura  concorsuale  ordinaria.   Il
contingente e' ripartito annualmente su base  regionale  con  decreto
del   Ministro   dell'istruzione   e   del   merito   contestualmente
all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti  ad  esso
assegnati, questi  vanno  ad  aggiungersi  a  quelli  assegnati  alla
corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti  posti
sono  reintegrati  in  occasione  della  procedura   assunzionale   o
concorsuale successiva. 
  11-octies. All'attuazione della  procedura  di  cui  al  comma  11-
quinquies si  provvede  con  le  risorse  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico   della   finanza   pubblica.   Il   decreto   del    Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al comma  11-quinquies  determina
il contributo di segreteria  posto  a  carico  dei  partecipanti,  in
misura  tale  da  coprire  integralmente  l'onere  dell'attivita'  di
formazione  e  della  procedura  selettiva.  Tale  decreto   prevede,
altresi', che le somme  di  cui  al  secondo  periodo  siano  versate
all'entrata e riassegnate  al  pertinente  capitolo  di  spesa  prima
dell'avvio del corso di formazione. 
  11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con  le  assunzioni
ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.))