Art. 6
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;
b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine».
2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle
seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».
4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico
2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;))
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico
2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
accademico 2024/2025».
((4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.
508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei
limiti delle facolta' assunzionali autorizzate e successivamente
ripartite dal Ministero dell'universita' e della ricerca, personale
docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed
esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3,
lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri, modalita' e
requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.))
5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2023».
((5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine
previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della
professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al 31
gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST puo'
essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo
termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione
e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana
(LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con
certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualita'
della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano
operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della
formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato».))
6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e
secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al
31 dicembre 2023.
8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto
direttoriale ((del Ministero dell'universita' e della ricerca)) n.
251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto
quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale
2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di
durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica
nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023.
((8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al
31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8
novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima
legge n. 163 del 2021.
8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2021/2022 e' prorogata al 15 giugno 2023. E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette
prove.
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione delle
ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026».
8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle
seguenti: «del quattordicesimo anno».
8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle
seguenti: «undici anni».))