Art. 7 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1. All'articolo  1,  comma  592,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31  dicembre
2023, al fine» sono soppresse. 
  2. All'articolo 22, comma  2-octies,  del  decreto  legislativo  29
giugno  1996,  n.  367,  le  parole:  «31  dicembre  2022»,   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  l'anno
2023 e' autorizzata  la  spesa  di  150.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per i ((rimborsi delle spese))
spettanti ai componenti dello stesso Comitato.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura. 
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ((le parole: «dal 24 agosto  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009»  e))  le  parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «((31  dicembre
2026))». 
  ((6. All'articolo 2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5-ter, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»  e  le  parole:
«per ciascuno degli anni dal 2017 al  2022  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul bilancio della Soprintendenza  speciale  per  Pompei,
Ercolano e Stabia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a  900.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere  sulle
risorse disponibili sul bilancio della  Soprintendenza  speciale  per
Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di
900.000 euro»; 
  b) al comma 5-quater e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro».)) 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 
  ((7-bis. All'articolo 183, comma 4,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «e  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2022 e 2023»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30  giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno  2023»  e  la  parola:
«2021» e' sostituita dalla seguente: «2022». 
  7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata  di
0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di  2,7  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026,  al  fine  di  garantire  la
prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di  Imola,
dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della  Fondazione  Scuola
di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30
dicembre  2021,  n.  234.  Alla  ripartizione,   in   parti   eguali,
dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  in  favore  dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena  e
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con  decreto
del Ministro della cultura, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  7-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  7-ter,
pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024,  2025  e  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. 
  7-quinquies.  A  decorrere   dal   2023,   le   risorse   destinate
dall'articolo 1, comma 383, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
all'erogazione di contributi in favore  delle  scuole  di  eccellenza
nazionale operanti  nell'ambito  dell'altissima  formazione  musicale
sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere  sul
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo,  di  cui  all'articolo  1
della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti
di  perfezionamento  professionale,  ambito  musica,  in  proporzione
rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale  per  lo
spettacolo dal vivo nell'anno precedente. 
  7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31  dicembre  2023»,  dopo  le  parole:  «che  comprendono
attivita' culturali quali  il  teatro,  la  musica,  la  danza  e  il
musical»  sono  inserite  le   seguenti:   «nonche'   le   proiezioni
cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso
tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00  e  le  ore  1.00  del
giorno seguente»; 
  b) alla rubrica, dopo  le  parole:  «dal  vivo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e proiezioni cinematografiche». 
  7-septies.  I  componenti  delle  Commissioni  consultive  per   lo
spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i  decreti
del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n.  19  del  19
gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio  2022,
restano in carica fino  al  31  dicembre  2023.  I  componenti  delle
Commissioni   di   cui   al   primo   periodo   permangono   comunque
nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. 
  7-octies. All'articolo 32, comma 6,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «30  settembre  2024»  e  le  parole:  «29
settembre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «29   settembre
2024».))