Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura 1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono soppresse. 2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i ((rimborsi delle spese)) spettanti ai componenti dello stesso Comitato.». 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ((le parole: «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e)) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2026))». ((6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro»; b) al comma 5-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro».)) 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ((7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023»; b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023» e la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2022». 7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente. 7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», dopo le parole: «che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical» sono inserite le seguenti: «nonche' le proiezioni cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite dalle seguenti: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente»; b) alla rubrica, dopo le parole: «dal vivo» sono aggiunte le seguenti: «e proiezioni cinematografiche». 7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. 7-octies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024» e le parole: «29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2024».))