Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 10, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto
penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione
penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla facolta' per i dirigenti di
istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli
istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «al 2023».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».
((4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «undici anni»;
b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «undici anni».))
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni
distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa
di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 23,
commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi,
rispettivamente, alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023 e
alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
((8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata fino al 31 dicembre
2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal
1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1°
gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°
gennaio 2025».
8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-ter
e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.))
9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad
applicarsi fino alla data del ((31 maggio 2023)), limitatamente al
pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria
prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
((9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare
ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore
e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1,
secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai
procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto
del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalita' previste
dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. Nel
determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del
tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato
delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita'
istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul
procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.))
10. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici
giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte
alle gravi scoperture di organico e' prorogata ((sino al 31 marzo
2025)) la durata dei contratti a tempo determinato del personale
assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1,
comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ((nonche'
dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
((10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e la parola:
«1.200» e' sostituita dalla seguente: «1.251».
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e
10-bis, e' autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di
euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere
dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie
dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione
giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, gia'
inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate
fino al 31 dicembre 2024.
11-ter. Al fine di consentire la concreta attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di
accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del
medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
11-quater. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, le parole: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro
11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
11-quater e' autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.))