Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per le attivita'  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono gia' state progettate sulla base della  regola
tecnica  di  prevenzione  incendi  introdotta  con  il  provvedimento
richiamato in premessa, ovvero alla stessa gia' conformi, il presente
decreto non comporta adeguamenti. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2023 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                    Piantedosi        
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti         
             Salvini