Art. 2 Disposizioni finali 1. Per le attivita' che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il provvedimento richiamato in premessa, ovvero alla stessa gia' conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2023 Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini