IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, «Disciplina dei reati
relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la
detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui
all'art. 12, comma 1, della stessa legge recante «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24
aprile 2001 e recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa
alla protezione degli animali da pelliccia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, «Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione
europea del 4 marzo 2022 recante modifica alla decisione di
esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la
segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali, tra
cui figura anche quella dei mustelidi;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020
recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2
(agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita'
di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana al n. 291 del 23 novembre 2020;
Visti i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla
diffusione del virus COVID-19, in particolare le ordinanze del
Ministro della salute del 25 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del
COVID-19) nei visoni d'allevamento», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2021, e del
13 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni
d'allevamento»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250
del 25 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato
nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
il prof. Orazio Schillaci Ministro della salute e l'on. Gilberto
Pichetto Fratin Ministro della transizione ecologica;
Visti gli articoli 1, comma 1, lettera b e l'art. 3 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale
il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha
assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e in particolare i commi n.
980, 981, 982, 983 e 984;
Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata alla Corte
dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 980 e 981, della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234, che vieta gli allevamenti, la
riproduzione in cattivita', la cattura e l'uccisione di visoni
(Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus
o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides),
cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per
la finalita' di ricavarne pelliccia e prevede che, in deroga a tale
divieto, gli allevamenti autorizzati possono continuare a detenere
gli animali gia' presenti nelle strutture per il periodo necessario
alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022,
fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto;
Visto l'art. 1, comma 982, della citata legge 30 dicembre 2021, n.
234, ai sensi del quale e' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e
2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato
a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data
di entrata in vigore della legge medesima dispongano ancora di un
codice di attivita' anche se non detengono animali;
Considerato che le risorse del sopracitato art. 1, comma 982, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziate sul capitolo 1979
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per gli esercizi
finanziari 2022-2023, «Fondo per l'indennizzo degli allevamenti di
animali da pelliccia che cessano la loro attivita' in seguito al
divieto di allevare animali con la finalita' di ricavarne pelliccia»
e saranno ripartite, nei limiti della relativa dotazione finanziaria,
sotto forma di contributo a fondo perduto;
Visto l'art. 1, commi 983 e 984, della citata legge 30 dicembre
2021, n. 234, che demanda ad un decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute ed il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei
criteri e delle modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al
precedente comma 982, nonche' la disciplina delle cessioni e della
detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture
autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma
983 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, dunque, di
procedere all'individuazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse all'uopo stanziate per indennizzare gli allevamenti di
animali da pelliccia;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma
984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, dunque, di
procedere a disciplinare le cessioni e la detenzione, con obbligo di
sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali
da pelliccia;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica in
data 26 agosto 2022 ed il concerto del Ministero della salute in data
2 settembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta del 12 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con il presente decreto si dispone un intervento finalizzato
all'indennizzo delle imprese specializzate nell'allevamento di visoni
(Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus
o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides),
cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per
la finalita' di ricavarne pelliccia, nonche' la disciplina delle
cessioni e della detenzione dei suddetti animali da pelliccia, in
attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi da 980 a 984, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, che definisce altresi' i criteri e le
modalita' di ripartizione della somma complessiva stanziata di 6
milioni di euro, ovvero di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023.
2. I predetti fondi gravano sul capitolo 1979 dello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, avente ad oggetto «Fondo per l'indennizzo
degli allevamenti di animali da pelliccia che cessano la loro
attivita' in seguito al divieto di allevare animali con la finalita'
di ricavarne pelliccia».