Art. 2
Beneficiari
1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1, le imprese
che siano in possesso del «codice attivita' ATECO 01.49.20»,
rilasciato a mezzo visura delle Camere di commercio o di ogni altro
codice adottato secondo le disposizioni normative regionali in
materia, previsti per individuare gli allevamenti di animali con
finalita' di ricavarne pelliccia, da riportare nelle allegate tabella
A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e che
sono nello specifico:
a) le imprese di allevamento di animali da pelliccia che abbiano
avuto animali abbattuti a seguito dell'ordinanza del Ministero della
salute del 21 novembre 2020 o che detengono animali ancora in vita e
che, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n.
234, disponessero del codice identificativo attivo rilasciato
dall'ASL territorialmente competente.
b) le imprese di allevamento di animali da pelliccia che
dispongono di un codice attivita' «operativo» e abbiano
effettivamente esercitato l'attivita' allevatoriale, sulla base
dell'ultimo registro di stalla ovvero di ogni documentazione
ufficiale disponibile, con detenzione di animali da pelliccia almeno
in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021,
ovvero entro i tre anni precedenti, e che versano nella condizione di
non detenere comunque in allevamento animali appartenenti alle specie
oggetto del provvedimento, come opportunamente evidenziato da verbale
ispettivo redatto dai servizi veterinari territorialmente competenti,
nonostante abbiano presentato in precedenza all'Autorita' sanitaria,
richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020, ovvero
nel 2021.
2. I beneficiari di cui al precedente comma 1 devono essere
comunque titolari di valide autorizzazioni rilasciate dalla
competente autorita' sanitaria veterinaria e possedere strutture,
impianti e gabbie conformi alla vigente normativa, con un minimo di
cento posti gabbia per femmina fattrice.