Art. 3
Interventi ammessi e entita' degli indennizzi
1. Per le imprese di allevamento di animali da pelliccia che
detengono ancora animali in regime di sorveglianza sanitaria, o che
abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell'ordinanza del
Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie
in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del
COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul
territorio nazionale», i sostegni sono ammessi per le seguenti voci:
a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi vivi e detenuti in
regime di sorveglianza sanitaria presenti in allevamento alla data di
entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della salute del 21
novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da
SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento
e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», comprovato dai
verbali di ispezione redatti dell'autorita' veterinaria
territorialmente competente o da altra documentazione ufficiale
disponibile;
b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati a partire
dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione
ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in
relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95
del 24 aprile 2001, richiamato nella relazione scientifica di
supporto allo stesso;
c) costi di gestione e cura per la presenza degli animali vivi in
allevamento il cui numero e' comprovato dai verbali di ispezione
dell'autorita' veterinaria territorialmente competente;
d) costi di gestione e cura dell'impianto operativo in presenza
di animali;
e) costi di gestione e cura dell'impianto operativo per graduale
estensione del vuoto sanitario in assenza di animali, calcolato per
il numero di posti animale rimasti vacanti.
2. Per le imprese di allevamento che non detengono animali da
pelliccia, nonostante abbiano presentato in precedenza all'autorita'
sanitaria richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020,
i sostegni economici previsti dal presente provvedimento, riguardano
le seguenti voci di calcolo:
a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi che si sarebbero
normalmente detenuti cosi' come comprovato dai verbali di ispezione
dell'autorita' veterinaria territorialmente competente redatti a
partire dall'anno 2019;
b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati a partire
dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione
ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in
relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95
del 24 aprile 2001, richiamato nella relazione scientifica di
supporto allo stesso.
3. Per il calcolo degli indennizzi di cui al presente articolo
comma 1 lettere a, b, c, d, e, i valori economici unitari da
applicare ai dati forniti nell'allegata tabella A, sono cosi'
determinati:
a) lettera A: valore economico dei riproduttori maschi euro
200,00 e riproduttori femmine/fattrici euro 140,00;
b) lettera B: valore economico del numero posti gabbia per
femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari a euro 35,00 per
le gabbie in acciaio inox arricchite;
c) lettera C: valore economico per la gestione e cura degli
animali vivi in allevamento pari ad euro 3,00 pro capo/mese;
d) lettera D: valore economico per gestione e cura dell'impianto
operativo in presenza di animali pari a euro 2,00 pro capo/mese;
e) lettera E: valore economico per l'interruzione dell'attivita'
allevatoriale - vuoto sanitario - calcolato per il periodo che
intercorre tra l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre
2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2
(agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita'
di sorveglianza sul territorio nazionale» e l'introduzione della
legge n. 234 del 30 dicembre 2021; mentre il sostegno economico e'
calcolato per il periodo che intercorre tra l'ordinanza del Ministero
della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia
di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei
visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio
nazionale» e la data di pubblicazione del presente provvedimento,
determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari ad
euro 2,00 al mese;
4. Per il calcolo degli indennizzi di cui al presente articolo
comma 2 lettere a), b) i valori economici unitari da applicare ai
dati forniti nell'allegata tabella B, sono cosi' determinati:
a) lettera a): valore economico dei riproduttori di entrambi i
sessi che si sarebbero normalmente detenuti, e' calcolato con
riduzione del 50 per cento, ovvero per i riproduttori maschi euro
100,00, mentre per i riproduttori femmine/fattrici euro 70,00;
b) lettera b): valore economico del numero posti gabbia per
femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari ad euro 35,00 a
gabbia.
5. Per le imprese di allevamento che detengono animali in regime di
sorveglianza sanitaria e' riconosciuto un ulteriore indennizzo per la
dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per posto gabbia
femmina/fattrice pari ad euro 850,00, mentre per le imprese che non
detengono animali da pelliccia, nonostante abbiano presentato
all'autorita' sanitaria richiesta scritta di possibile accasamento
negli anni 2020, ovvero nel 2021 e che comunque abbiano
effettivamente esercitato l'attivita' allevatoriale con detenzione di
animali almeno in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31
dicembre 2021, viene determinato un importo forfettario per la
dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per posto gabbia
femmina/fattrice pari ad euro 425,00 (tabella C).
6. Per quanto previsto al precedente comma 5, l'indennizzo sara'
calcolato in base alla consistenza del fondo una volta detratti gli
importi determinati e previsti nelle rispettive tabelle A e B del
presente decreto i cui importi sono esplicitati ai commi 3 e 4 del
presente articolo.
7. Nel caso in cui l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ecceda
o risulti inferiore alle risorse disponibili sul fondo, i valori
economici per il calcolo degli indennizzi di cui ai commi 3, 4 e 5
del presente articolo verranno ridotti o aumentati proporzionalmente.