Art. 4
Cessione, detenzione e sterilizzazione degli animali
1. In attuazione del comma 984, art. 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata in vigore del
presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a cederli
ad associazioni animaliste riconosciute di cui al successivo punto 2,
previa sterilizzazione presso strutture autorizzate, in base a
disposizioni che saranno emanate con successivo decreto da parte
dell'amministrazione proponente, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della
salute, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto
stabilira' i requisiti strutturali e gestionali che le associazioni
di cui al punto 2 dovranno garantire per essere ritenute idonee alla
ricezione degli animali, le modalita' e le tempistiche per le
richieste di adozione, le modalita' di attuazione degli interventi di
sterilizzazione e prevedera' infine la possibilita' di sottoporre
alla soppressione gli animali che non possano essere accolti presso
le suddette associazioni e che i proprietari non decidano di
continuare a mantenere a proprie spese. Nel periodo che intercorre
tra la data di vigenza del presente decreto e l'effettivo
trasferimento degli animali presso le associazioni animaliste
autorizzate, qualora si ravvisasse da parte dell'autorita' competente
un rischio di compromissione delle condizioni di benessere, potra'
essere consentita la soppressione degli animali.
2. Per «associazioni animaliste riconosciute» si intendono le
associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale o regionale,
aventi tra le proprie finalita' la tutela degli animali, iscritte
nell'elenco di enti ed associazioni riconosciuti per l'affidamento
degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca,
tenuto presso la direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute, ovvero ogni altra
organizzazione autorizzata dal medesimo dicastero.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
istituiscono e mantengono un registro delle strutture di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo.
4. In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della
Commissione del 12 maggio 2021 come prorogata dalla decisione di
esecuzione UE 2022/460 del 4 marzo 2022, nelle strutture autorizzate
e registrate ai sensi del comma 3 del presente articolo l'azienda
sanitaria locale, effettua una sorveglianza per SARS-Cov-2 nei visoni
presenti secondo le modalita' previste rispettivamente:
a) all'allegato II nelle strutture con piu' di cinquecento visoni
riproduttori;
b) all'allegato III, nelle strutture con meno di cinquecento
visoni riproduttori.
5. Gli animali appartenenti alle specie incluse nell'allegato A del
decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 possono essere
ceduti unicamente a strutture in possesso dell'idoneita' prevista
dall'art. 6, comma 6, lettere a) e b), della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, o della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; gli esemplari
delle specie incluse nella lista di specie esotiche invasive di
rilevanza unionale di cui al regolamento n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 possono essere ceduti
unicamente a strutture in possesso del permesso o dell'autorizzazione
previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230».