Art. 7 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rimini 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rimini (RN) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune degli immobili denominati «strade pubbliche», «ex caserma Castelfidardo», «sede della strada denominata via dei Gracchi», «terreno golenale fiume Marecchia, con pozzo artesiano Celle», «fabbricato in localita' Ca' Bruciata», «terreno in Rimini via Tonale» e «terreno con fabbricato ex stazione di pompaggio», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/3529 del 9 marzo 2015, prot. n. 2015/6663 del 28 aprile 2015, prot. n. 2015/10319 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/4324 del 23 marzo 2015, prot. n. 2015/10038 del 18 giugno 2015, prot. n. 2015/10232 del 23 giugno 2015 e prot. n. 2015/16045 dell'8 ottobre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 32.848,38 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rimini. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 249.490,82, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 32.848,38.