Art. 7 
 
        Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rimini 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rimini (RN)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
Comune degli immobili  denominati  «strade  pubbliche»,  «ex  caserma
Castelfidardo», «sede  della  strada  denominata  via  dei  Gracchi»,
«terreno  golenale  fiume  Marecchia,  con  pozzo  artesiano  Celle»,
«fabbricato in  localita'  Ca'  Bruciata»,  «terreno  in  Rimini  via
Tonale» e «terreno con fabbricato ex stazione di  pompaggio»,  meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del  demanio-Direzione  regionale  Emilia-Romagna,   rispettivamente,
prot. n. 2015/3529 del 9 marzo 2015, prot. n. 2015/6663 del 28 aprile
2015, prot. n. 2015/10319 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/4324  del
23 marzo 2015, prot. n. 2015/10038  del  18  giugno  2015,  prot.  n.
2015/10232 del 23 giugno 2015 e prot. n.  2015/16045  dell'8  ottobre
2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  32.848,38
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rimini. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  249.490,82,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  n.  3575/2002  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/2002 la somma di euro 32.848,38.