Art. 8 
 
Riduzione delle risorse  spettanti  al  Comune  di  Santarcangelo  di
                               Romagna 
 
  1.  Le  risorse  a  qualsiasi  titolo  spettanti   al   Comune   di
Santarcangelo di Romagna (RN) sono ridotte annualmente in misura pari
alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in
proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «fabbricato ad
uso  civile  abitazione  acquisto  per  debito   d'imposta»,   meglio
individuato nel provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del Demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna  prot.  n.  2015/16059
dell'8 ottobre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  5.292,50
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Santarcangelo di Romagna. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  38.280,00,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  n.  3575/2002  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/2002 la somma di euro 5.292,50.