Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  21  ottobre  2020,  n.  130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  173,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Le disposizioni del comma  2  non  si  applicano  nelle
ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro
di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui  area
di responsabilita' si svolge l'evento e allo  Stato  di  bandiera  ed
effettuate nel rispetto delle indicazioni delle  predette  autorita',
emesse  sulla  base  degli  obblighi  derivanti   dalle   convenzioni
internazionali in materia di  diritto  del  mare,  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali e delle norme nazionali, internazionali  ed  europee  in
materia di diritto di  asilo,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni  Unite  contro
la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico
illecito di migranti via terra, via mare e via aria,  reso  esecutivo
dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma  devono
ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 
          a) la nave che effettua in  via  sistematica  attivita'  di
ricerca e soccorso in mare opera in conformita' ((alle certificazioni
e ai documenti rilasciati)) dalle competenti autorita' dello Stato di
bandiera ed  e'  ((mantenuta  conforme  agli  stessi  ai  fini  della
sicurezza della  navigazione,  della  prevenzione  dell'inquinamento,
della certificazione e  dell'addestramento  del  personale  marittimo
nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo)); 
          b) sono state avviate tempestivamente  iniziative  volte  a
informare le persone prese a bordo della possibilita'  di  richiedere
la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i
dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita'; 
          c)  e'  stata  richiesta,  nell'immediatezza   dell'evento,
l'assegnazione del porto di sbarco; 
          d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti  autorita'
e' raggiunto senza ritardo per il  completamento  dell'intervento  di
soccorso; 
          e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e il soccorso
in mare italiane, ovvero, nel  caso  di  assegnazione  del  porto  di
sbarco,  alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  le   informazioni
richieste  ai  fini  dell'acquisizione  di  elementi  relativi   alla
ricostruzione  dettagliata  dell'operazione  di  soccorso  posta   in
essere; 
          f) le modalita' di ricerca e  soccorso  in  mare  da  parte
della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo
ne' impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. 
      2-ter. Il transito e la sosta di  navi  nel  mare  territoriale
sono comunque garantiti ai soli fini  di  assicurare  il  soccorso  e
l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della  loro
incolumita', fatta salva, in caso  di  violazione  del  provvedimento
adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni  di  cui
ai commi 2-quater e 2-quinquies. 
      2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato  ai
sensi  del  comma  2,  salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto
costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro
50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e  al  proprietario
della   nave.   Alla   contestazione   della   violazione    consegue
l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo per due mesi della nave utilizzata per  commettere  la
violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione  del  fermo
amministrativo, nomina custode  l'armatore  o,  in  sua  assenza,  il
comandante o altro soggetto obbligato in solido, che  fa  cessare  la
navigazione e provvede alla custodia  della  nave  a  proprie  spese.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato
dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione del verbale di  contestazione,  al  Prefetto  che
provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di  cui
al  presente  comma  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui all'articolo 214 del ((codice  della  strada,  di
cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
      2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione  commessa
con  l'utilizzo  della  medesima  nave,  si   applica   la   sanzione
amministrativa  accessoria  della  confisca  della  nave  e  l'organo
accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. 
      2-sexies.  Fuori  dei  casi  in  cui  e'  stato   adottato   il
provvedimento di ((limitazione)) o divieto di cui al comma 2,  quando
il comandante della nave o l'armatore non  fornisce  le  informazioni
richieste dalla competente autorita' nazionale per la  ricerca  e  il
soccorso in mare ((nonche'  dalla  struttura  nazionale  preposta  al
coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di  contrasto
dell'immigrazione  clandestina  o   non   si   uniforma   alle   loro
indicazioni)), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.000  a  euro  10.000.  Alla  contestazione  della
violazione  consegue  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
accessoria del fermo  amministrativo  per  venti  giorni  della  nave
utilizzata per commettere la  violazione.  In  caso  di  reiterazione
della violazione, la sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo e' di due mesi e ((si  applica))  il  comma  2-quater,
secondo, quarto,  quinto  e  sesto  periodo.  In  caso  di  ulteriore
reiterazione della violazione, si applica quanto previsto  dal  comma
2-quinquies. ((Le sanzioni di cui  al  presente  comma  si  applicano
anche in caso di mancanza di una delle condizioni  di  cui  al  comma
2-bis  accertata  successivamente  all'assegnazione  del   porto   di
sbarco.)) 
      2-septies. All'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  ai  commi
2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo  ((e  quinto))
periodo, accertate dagli organi addetti  al  controllo,  provvede  il
prefetto territorialmente competente ((per il luogo  di  accertamento
della violazione)).  Si  osservano((,  in  quanto  compatibili,))  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. ((I proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie  sono  versati  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e destinati annualmente, a  decorrere  dall'anno  2023,
all'erogazione dei contributi  ivi  previsti,  con  i  criteri  e  le
modalita' stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  796,  della
medesima legge n. 178 del 2020))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  21
          ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge del 18 dicembre 2020, n. 173, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                0a) all'articolo  3,  comma  4,  quarto  periodo,  le
          parole: «, entro il 30 novembre,  nel  limite  delle  quote
          stabilite nell'ultimo decreto emanato» sono soppresse; 
                a) all'articolo 5: 
                  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. Nei  casi  di  cui  all'articolo  38-bis,
          possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
          del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
          durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
          di presenza»; 
                  2) al comma 6, dopo le parole:  «Stati  contraenti»
          sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli
          obblighi  costituzionali  o  internazionali   dello   Stato
          italiano»; 
                b) all'articolo 6, dopo il comma 1,  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «1-bis. Sono convertibili in permesso di  soggiorno
          per motivi di lavoro,  ove  ne  ricorrano  i  requisiti,  i
          seguenti permessi di soggiorno: 
                    a) permesso di soggiorno per protezione speciale,
          di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
          gennaio 2008, n. 25, ad eccezione  dei  casi  per  i  quali
          siano state applicate le cause  di  diniego  ed  esclusione
          della protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,
          comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c),  e  16  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                    b) permesso di soggiorno per  calamita',  di  cui
          all'articolo 20-bis; 
                    c) permesso di soggiorno per residenza  elettiva,
          di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  c-quater),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394; 
                    d)  permesso  di  soggiorno  per  acquisto  della
          cittadinanza o dello stato di apolide, di cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
          cui lo straniero era  precedentemente  in  possesso  di  un
          permesso per richiesta di asilo; 
                    e) permesso di soggiorno per attivita'  sportiva,
          di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
                    f) permesso  di  soggiorno  per  lavoro  di  tipo
          artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m),  n)
          ed o); 
                    g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di
          cui all'articolo 5, comma 2; 
                    h)  permesso  di  soggiorno  per  assistenza   di
          minori, di cui all'articolo 31, comma 3; 
                    h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di
          cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»; 
                c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 
                d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter  e  6-quater
          sono abrogati; 
                e) all'articolo 19: 
                  01) al comma  1,  dopo  la  parola:  «sesso,»  sono
          inserite  le  seguenti:  «di  orientamento   sessuale,   di
          identita' di genere,»; 
                  1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
                    «1.1.  Non  sono  ammessi  il   respingimento   o
          l'espulsione o l'estradizione  di  una  persona  verso  uno
          Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che  essa
          rischi di essere  sottoposta  a  tortura  o  a  trattamenti
          inumani o degradanti o qualora ricorrano  gli  obblighi  di
          cui all'articolo 5, comma  6.  Nella  valutazione  di  tali
          motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale  Stato,
          di violazioni sistematiche e gravi di  diritti  umani.  Non
          sono altresi' ammessi il respingimento  o  l'espulsione  di
          una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi
          di ritenere che l'allontanamento dal  territorio  nazionale
          comporti una violazione del diritto al rispetto  della  sua
          vita privata e familiare, a meno che  esso  sia  necessario
          per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine  e  sicurezza
          pubblica nonche' di protezione della  salute  nel  rispetto
          della Convenzione  relativa  allo  statuto  dei  rifugiati,
          firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa  esecutiva  dalla
          legge 24 luglio 1954, n. 722, e  della  Carta  dei  diritti
          fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione
          del rischio di violazione di cui al periodo precedente,  si
          tiene conto della natura e della effettivita'  dei  vincoli
          familiari dell'interessato, del suo  effettivo  inserimento
          sociale in Italia,  della  durata  del  suo  soggiorno  nel
          territorio  nazionale  nonche'  dell'esistenza  di   legami
          familiari,  culturali  o   sociali   con   il   suo   Paese
          d'origine.»; 
                  2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
                    «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della  domanda  di
          protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
          ai commi 1 e 1.1., la  Commissione  territoriale  trasmette
          gli atti al Questore per il  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno per protezione speciale.  Nel  caso  in  cui  sia
          presentata una  domanda  di  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e
          1.1,  il  Questore,   previo   parere   della   Commissione
          territoriale  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale,  rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per
          protezione speciale.»; 
                  3) al comma 2, lettera d-bis): 
                    3.1) al primo periodo, le parole: «condizioni  di
          salute  di  particolare  gravita'»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «gravi condizioni  psicofisiche  o  derivanti  da
          gravi patologie»; 
                    3.2) al secondo periodo, le parole: «di salute di
          particolare gravita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
          cui al periodo precedente» e sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «e convertibile in permesso  di  soggiorno
          per motivi di lavoro»; 
                f) all'articolo 20-bis: 
                  1)  al  comma  1,   le   parole   «contingente   ed
          eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»; 
                  2) al comma 2, le parole «per un periodo  ulteriore
          di sei mesi» sono soppresse,  la  parola  «eccezionale»  e'
          sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo'
          essere convertito in permesso di soggiorno  per  motivi  di
          lavoro» sono soppresse; 
                g) all'articolo 27-ter: 
                  1) al comma 9-bis,  le  parole:  «In  presenza  dei
          requisiti reddituali  di  cui  all'articolo  29,  comma  3,
          lettera b), e fermo restando il  rispetto  dell'obbligo  di
          cui all'articolo 34, comma 3,  lo»  sono  sostituite  dalla
          seguente: «Lo»; 
                  2)  al  comma  9-ter,  le  parole:  «,  oltre  alla
          documentazione   relativa   al   possesso   dei   requisiti
          reddituali e al rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo
          34, comma 3,» sono soppresse; 
                h)  all'articolo  32,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,
          infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del  parere
          richiesto non puo' legittimare il rifiuto del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2
          e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
                i) all'articolo 36, il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «3. Il permesso di soggiorno per  cure  mediche  ha
          una  durata  pari  alla  durata  presunta  del  trattamento
          terapeutico, e' rinnovabile finche'  durano  le  necessita'
          terapeutiche  documentate  e  consente  lo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa.»; 
                i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 38-bis (Disposizioni in materia di  soggiorni
          di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia
          di universita'  e  istituti  superiori  di  insegnamento  a
          livello universitario  stranieri).  -  1.  Le  disposizioni
          della legge 28  maggio  2007,  n.  68,  si  applicano  agli
          studenti  delle  filiazioni  in  Italia  di  universita'  e
          istituti superiori di insegnamento a livello  universitario
          di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio  1999,  n.  4,
          nel caso  in  cui  il  soggiorno  in  Italia  dei  predetti
          studenti non sia  superiore  a  centocinquanta  giorni.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo  6,  comma  8,  del
          presente testo unico. 2. Nei casi di cui  al  comma  1,  la
          dichiarazione  di   presenza   e'   accompagnata   da   una
          dichiarazione di garanzia del legale  rappresentante  della
          filiazione  o  di  un  suo  delegato,  che  si  obbliga   a
          comunicare    entro    quarantotto    ore    al    questore
          territorialmente competente ogni variazione  relativa  alla
          presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi
          di studio. Le violazioni delle  disposizioni  del  presente
          comma sono soggette alla  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'articolo 7, comma 2-bis». 
                  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  83
          del codice  della  navigazione,  per  motivi  di  ordine  e
          sicurezza pubblica, in conformita'  alle  previsioni  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del  mare,  con
          allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10  dicembre
          1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994,  n.  689,
          il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
          difesa  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, previa informazione al Presidente del  Consiglio
          dei ministri, puo' limitare o  vietare  il  transito  e  la
          sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di
          naviglio militare o di navi  in  servizio  governativo  non
          commerciale. 
                  2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano
          nelle ipotesi  di  operazioni  di  soccorso  immediatamente
          comunicate al centro di  coordinamento  competente  per  il
          soccorso marittimo nella cui  area  di  responsabilita'  si
          svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate  nel
          rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse
          sulla  base  degli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni
          internazionali  in  materia  di  diritto  del  mare,  della
          Convenzione  europea  per  la  salvaguardia   dei   diritti
          dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  e  delle  norme
          nazionali, internazionali ed europee in materia di  diritto
          di asilo, fermo restando  quanto  previsto  dal  Protocollo
          addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
          criminalita' transnazionale organizzata per  combattere  il
          traffico illecito di migranti via terra,  via  mare  e  via
          aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.  Ai
          fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                    a)  la  nave  che  effettua  in  via  sistematica
          attivita'  di  ricerca  e  soccorso  in   mare   opera   in
          conformita' alle certificazioni e ai  documenti  rilasciati
          dalle competenti autorita' dello Stato di  bandiera  ed  e'
          mantenuta conforme agli  stessi  ai  fini  della  sicurezza
          della  navigazione,  della  prevenzione  dell'inquinamento,
          della certificazione  e  dell'addestramento  del  personale
          marittimo nonche' delle condizioni di vita e  di  lavoro  a
          bordo; 
                
                    b) sono state avviate tempestivamente  iniziative
          volte  a  informare  le  persone  prese   a   bordo   della
          possibilita' di richiedere la protezione internazionale  e,
          in caso di interesse, a raccogliere  i  dati  rilevanti  da
          mettere a disposizione delle autorita'; 
                    c)   e'   stata   richiesta,    nell'immediatezza
          dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; 
                    d) il porto di sbarco assegnato dalle  competenti
          autorita' e' raggiunto senza ritardo per  il  completamento
          dell'intervento di soccorso; 
                    e) sono fornite alle autorita' per la  ricerca  e
          il  soccorso  in  mare  italiane,  ovvero,  nel   caso   di
          assegnazione  del  porto  di  sbarco,  alle  autorita'   di
          pubblica  sicurezza,  le  informazioni  richieste  ai  fini
          dell'acquisizione di elementi relativi  alla  ricostruzione
          dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere; 
                    f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare  da
          parte della nave non hanno concorso a creare situazioni  di
          pericolo   a   bordo   ne'    impedito    di    raggiungere
          tempestivamente il porto di sbarco. 
                  2-ter. Il transito e la  sosta  di  navi  nel  mare
          territoriale  sono  comunque  garantiti  ai  soli  fini  di
          assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone
          prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva,
          in caso di violazione del provvedimento adottato  ai  sensi
          del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai  commi
          2-quater e 2-quinquies. 
                  2-quater. Nei casi di violazione del  provvedimento
          adottato ai sensi del comma 2,  salve  le  sanzioni  penali
          quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
          della nave la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 10.000  a  euro  50.000.  La  responsabilita'
          solidale di cui all'articolo  6  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si estende  all'armatore  e  al  proprietario
          della nave. Alla contestazione  della  violazione  consegue
          l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
          fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per
          commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica
          la  sanzione  del  fermo  amministrativo,  nomina   custode
          l'armatore  o,  in  sua  assenza,  il  comandante  o  altro
          soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione
          e provvede  alla  custodia  della  nave  a  proprie  spese.
          Avverso il  provvedimento  di  fermo  amministrativo  della
          nave, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,
          entro sessanta giorni dalla notificazione  del  verbale  di
          contestazione, al  Prefetto  che  provvede  nei  successivi
          venti giorni. Al fermo amministrativo di  cui  al  presente
          comma si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                  2-quinquies.  In   caso   di   reiterazione   della
          violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,  si
          applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
          confisca  della  nave  e   l'organo   accertatore   procede
          immediatamente a sequestro cautelare. 
                  2-sexies. Fuori dei casi in cui e'  stato  adottato
          il provvedimento di limitazione o divieto di cui  al  comma
          2,  quando  il  comandante  della  nave  o  l'armatore  non
          fornisce  le  informazioni   richieste   dalla   competente
          autorita' nazionale per la ricerca e il  soccorso  in  mare
          nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento
          delle attivita' di polizia  di  frontiera  e  di  contrasto
          dell'immigrazione clandestina o non si uniforma  alle  loro
          indicazioni, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 2.000 a  euro  10.000.  Alla
          contestazione  della  violazione  consegue   l'applicazione
          della  sanzione   amministrativa   accessoria   del   fermo
          amministrativo per venti giorni della nave  utilizzata  per
          commettere la violazione. In  caso  di  reiterazione  della
          violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo
          amministrativo e'  di  due  mesi  e  si  applica  il  comma
          2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In  caso
          di ulteriore  reiterazione  della  violazione,  si  applica
          quanto previsto dal comma 2-quinquies. Le sanzioni  di  cui
          al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di
          una delle  condizioni  di  cui  al  comma  2-bis  accertata
          successivamente all'assegnazione del porto di sbarco. 
                
                  2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai
          commi 2-quater,  primo  periodo,  2-quinquies  e  2-sexies,
          primo e quinto periodo, accertate dagli organi  addetti  al
          controllo, provvede il prefetto territorialmente competente
          per  il  luogo  di  accertamento   della   violazione.   Si
          osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I  proventi  derivanti
          dalle sanzioni amministrative pecuniarie  sono  versati  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnati, con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   e   destinati
          annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei
          contributi ivi previsti,  con  i  criteri  e  le  modalita'
          stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  796,  della
          medesima legge n. 178 del 2020». 
                
                
              -  La  legge  16  marzo  2006,  n.  146  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
          Unite  contro  il   crimine   organizzato   transnazionale,
          adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed  il
          31 maggio 2001), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  11
          aprile 2006, n. 85, S.O. 
              - Per completezza di informazione si riporta  l'art.  6
          della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema
          penale): 
                «Art. 6 (Solidarieta'). - Il proprietario della  cosa
          che servi' o fu destinata a commettere la violazione o,  in
          sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene  immobile,
          il titolare  di  un  diritto  personale  di  godimento,  e'
          obbligato  in  solido  con  l'autore  della  violazione  al
          pagamento della somma da questo dovuta se non prova che  la
          cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. 
                Se la violazione e' commessa  da  persona  capace  di
          intendere e di volere  ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
          in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
          somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver  potuto
          impedire il fatto. 
                Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
          dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo  di
          personalita' giuridica o,  comunque,  di  un  imprenditore,
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma da questo dovuta. 
                Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha  pagato
          ha  diritto  di  regresso  per   l'intero   nei   confronti
          dell'autore della violazione.». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          dell'art. 214 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285 (Nuovo codice della strada): 
                «Art. 214 (Fermo amministrativo del  veicolo).  -  1.
          Nelle  ipotesi  in  cui  il  presente  codice  prevede  che
          all'accertamento della violazione  consegua  l'applicazione
          della sanzione  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
          veicolo, il  proprietario,  nominato  custode,  o,  in  sua
          assenza,  il  conducente  o  altro  soggetto  obbligato  in
          solido,  fa  cessare  la  circolazione  e   provvede   alla
          collocazione del veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia  la
          disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un
          luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve
          essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con  le
          caratteristiche  definite   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno,   che,   decorso   il   periodo   di    fermo
          amministrativo, e'  rimosso  a  cura  dell'ufficio  da  cui
          dipende l'organo di polizia che ha accertato la  violazione
          ovvero di uno degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
          all'articolo 12, comma 1. Il documento di  circolazione  e'
          trattenuto presso l'organo di  polizia,  con  menzione  nel
          verbale di contestazione. All'autore della violazione o  ad
          uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che
          rifiuti di trasportare o custodire,  a  proprie  spese,  il
          veicolo, secondo le  prescrizioni  fornite  dall'organo  di
          polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da euro 774 ad euro 3.105, nonche' la sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede
          al fermo  dispone  la  rimozione  del  veicolo  ed  il  suo
          trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato  ai
          sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo  le
          modalita'  previste  dal  regolamento.  Di  cio'  e'  fatta
          menzione nel verbale di contestazione della violazione.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  norme  sul  sequestro
          dei veicoli, ivi comprese quelle di cui  all'articolo  213,
          comma 5, e quelle per il pagamento  ed  il  recupero  delle
          spese di custodia. 
                2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
          in custodia all'avente diritto o,  in  caso  di  violazione
          commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci  o
          a  persona  maggiorenne  appositamente   delegata,   previo
          pagamento delle spese di trasporto e custodia. 
                3. Se l'autore della violazione  e'  persona  diversa
          dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha  la  legittima
          disponibilita', e risulta altresi' evidente  all'organo  di
          polizia che la circolazione e' avvenuta contro la  volonta'
          di  costui,  il  veicolo   e'   immediatamente   restituito
          all'avente titolo. Della restituzione e'  redatto  verbale,
          copia del quale viene consegnata all'interessato. 
                4. Avverso il provvedimento di  fermo  amministrativo
          del  veicolo  e'  ammesso  ricorso  al  prefetto  a   norma
          dell'articolo 203. 
                5. Salvo che il veicolo non sia gia' stato trasferito
          in  proprieta',   quando   il   ricorso   sia   accolto   e
          l'accertamento  della   violazione   dichiarato   infondato
          l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed  importa  la
          restituzione del veicolo dall'organo  di  polizia  indicato
          nel  comma  1.  La  somma  ricavata   dall'alienazione   e'
          depositata,  sino  alla  definizione  del  procedimento  in
          relazione   al   quale   e'   stato   disposto   il   fermo
          amministrativo, in un autonomo conto fruttifero  presso  la
          tesoreria dello Stato. 
                6. Quando sia stata presentata opposizione  ai  sensi
          dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non
          dopo  il  provvedimento  dell'autorita'   giudiziaria   che
          rigetta il ricorso. 
                7. E' sempre disposto  il  fermo  amministrativo  del
          veicolo per uguale durata nei  casi  in  cui  a  norma  del
          presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
          della carta di circolazione.  Per  l'esecuzione  provvedono
          gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1.  Nel
          regolamento sono stabilite le  modalita'  e  le  forme  per
          eseguire detta sanzione accessoria. 
                8. Il soggetto che ha assunto la custodia  il  quale,
          durante il periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al
          fermo,  circola  abusivamente  con  il  veicolo  stesso   o
          consente che altri vi circolino abusivamente e' punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          euro  1.984  ad  euro  7.937.  Si  applicano  le   sanzioni
          amministrative accessorie  della  revoca  della  patente  e
          della confisca del veicolo.  L'organo  di  polizia  dispone
          l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso
          uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e'
          trasferito in proprieta' al soggetto a cui  e'  consegnato,
          senza oneri per l'erario.». 
              - Per completezza di informazione si riportano i  commi
          795 e 796 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «795. In considerazione dei flussi migratori e  delle
          conseguenti  misure   di   sicurezza   sanitaria   per   la
          prevenzione del contagio da COVID-19, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo,
          con una dotazione di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          finalizzato all'erogazione  di  contributi  in  favore  dei
          comuni di confine con altri  Paesi  europei  e  dei  comuni
          costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. 
                796. I criteri e  le  modalita'  di  concessione  dei
          contributi di cui al comma 795  sono  stabiliti,  anche  ai
          fini del rispetto del limite di spesa di  cui  al  medesimo
          comma  795,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza   Stato-citta'   e
          autonomie locali, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.».