((Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))