((Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi
previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))