Art. 10 
 
         Procedura di preassegnazione. Modalita' di verifica 
                        e modalita' di revoca 
 
  1. Gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023
per il primo semestre ed entro il  30  giugno  2023  per  il  secondo
semestre, la preassegnazione del contributo del  Fondo  e  che  siano
stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello  Stato  di
cui all'art. 1, comma 370, della  legge  di  bilancio  devono,  entro
dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, provvedere al
perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis: 
    a. le informazioni relative all'avvio della gara  (CIG,  data  di
pubblicazione del bando/avviso  di  indizione  o  trasmissione  della
lettera di invito, importo  totale  dell'opera  e  importo  gara  (da
inserire importo originario e importo aggiornato se diverso); 
    b. il fabbisogno  finanziario  emergente  dell'aggiornamento  dei
prezzari ai sensi del comma 371 del citato  art.  1  della  legge  di
bilancio, determinato esclusivamente con riguardo alla voce  «lavori»
del quadro economico  dell'intervento  ovvero  alle  altre  voci  del
medesimo  quadro  economico,  qualora  le  stesse,  ai  sensi   della
normativa  vigente,   siano   determinate   in   misura   percentuale
all'importo posto a base di gara e il loro valore sia  funzionalmente
e strettamente collegato all'incremento dei costi  dei  materiali  ai
sensi del comma 374 dell'articolo citato. Nel fabbisogno  finanziario
emergente e' compreso l'incremento  dei  prezzi  delle  forniture  di
materiali da costruzione che  siano  funzionalmente  necessarie  alla
realizzazione dell'opera; 
    c. il  fabbisogno  emergente  netto  sottraendo,  dal  fabbisogno
finanziario di cui al precedente punto  1,  le  risorse  indicate  al
comma 373 del menzionato art. 1, le quali derivano da: 
      i. rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro
economico dell'intervento; 
      ii. disponibilita' di somme da altri  interventi  ultimati,  di
competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per  i  quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 
  2. L'amministrazione  statale  istante  o  titolare,  entro  cinque
giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex  post  trasmesse
dall'ente  locale,  procede  alla  validazione   delle   informazioni
trasmesse, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse. 
  3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  su  base
semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed  entro  il  20  gennaio  2024,
riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del
bando di gara, dell'avviso  di  indizione  della  trasmissione  della
lettera  di  invito   a   presentare   offerte   o   dell'avviso   di
preinformazione associato ad un CIG  perfezionato  con  le  modalita'
previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di
individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non  risulta
riscontrato  tale   requisito   e,   conseguentemente,   le   risorse
finanziarie  del  Fondo  che  si  rendono  disponibili   per   essere
riassegnate ad altri interventi. 
  4. Ferme restando le priorita' di cui lettere da a) a e) del  comma
375 dell'art. 1, gli interventi di cui al comma 1, relativi al  primo
semestre, per i quali non sia stata riscontrata, ai sensi  del  comma
3,  la  pubblicazione  delle  procedure  di  gara,  possono  accedere
esclusivamente alla procedura ordinaria nel secondo semestre. 
  5. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2,  per
ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si
provvede all'assegnazione definitiva delle preassegnazioni. 
  6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le  quali
risulti riscontrato il requisito di  cui  al  comma  5  e  che,  come
risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il  corredo
informativo del CIG, siano andate  deserte,  le  stazioni  appaltanti
possono procedere  alla  pubblicazione  di  una  nuova  procedura  di
affidamento con la previsione di un termine finale  di  presentazione
delle offerte entro la data del 30 settembre  2023.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i  propri
sistemi informativi, gli interventi  per  i  quali  le  procedure  di
affidamento risultino andate deserte alla data di cui  al  precedente
periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che  si
rendono disponibili per essere riassegnate ad altri  interventi.  Per
le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023,  i
termini di cui al primo e secondo periodo sono fissati  al  31  marzo
2024.