Art. 11 
 
                         Economie e recupero 
                        delle somme assegnate 
 
  1. A seguito dell'aggiudicazione della gara,  come  risultante  dai
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi
d'asta che rimangono nella disponibilita' della  stazione  appaltante
fino al completamento degli interventi. Eventuali economie  derivanti
da ribassi d'asta non utilizzati al completamento  degli  interventi,
con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla base
delle comunicazioni delle amministrazioni statali istanti o titolari,
sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui
agli articoli 9 e 10. 
  2. Le risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9  e  10
sono trasferite successivamente  al  completo  utilizzo  delle  altre
fonti di finanziamento  disponibili  annualmente  a  copertura  degli
interventi. 
  3. Con successivo decreto del Ragioniere generale dello Stato  sono
disciplinate le modalita' di attuazione dei  commi  1  e  2,  nonche'
l'accertamento  e  il  recupero  delle  risorse  assegnate   divenute
eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello  dei
prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 377, lettera g), della  legge  di
bilancio. 
  4. Le eventuali risorse del Fondo  gia'  trasferite  alle  stazioni
appaltanti e risultanti eccedenti a  seguito  dell'avvenuto  collaudo
dell'opera, devono essere  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo.