Art. 11 Economie e recupero delle somme assegnate 1. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta che rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni statali istanti o titolari, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10. 2. Le risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10 sono trasferite successivamente al completo utilizzo delle altre fonti di finanziamento disponibili annualmente a copertura degli interventi. 3. Con successivo decreto del Ragioniere generale dello Stato sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2, nonche' l'accertamento e il recupero delle risorse assegnate divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 377, lettera g), della legge di bilancio. 4. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.