Art. 12 
 
                     Procedura di trasferimento 
                            delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle risorse del Fondo, fermo restando  quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 11, viene effettuato nei limiti  delle
risorse assegnate con le procedure di  preassegnazione  e  ordinaria,
secondo le modalita' di seguito specificate. 
  2. Le risorse da destinare alle opere od  interventi  del  PNRR  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a, sono trasferite in favore  dei
conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia  gestiti  dal  Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
PNRR. 
  3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base  dei  principi  e
procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,  n.
568, e, mediante le funzionalita' del sistema finanziario  del  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla
citata legge n. 183 del 1987,  dopo  aver  verificato  gli  effettivi
fabbisogni delle stazioni appaltanti e  la  sussistenza  di  tutti  i
presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse
di cui al presente decreto, possono: 
    a. per gli interventi del PNC di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b, disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato  ai
fini della successiva riassegnazione  sui  capitoli  di  bilancio  di
propria  pertinenza  o,  in  alternativa,  disporre  direttamente   i
trasferimenti a favore delle  stazioni  appaltanti  o  dell'operatore
economico di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b. per gli altri interventi di cui all'art. 5, comma 1, disporre: 
      i) il trasferimento sulle contabilita' speciali o  sugli  altri
conti  aperti  presso  la  tesoreria   statale   gia'   istituiti   a
legislazione vigente; 
      ii) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai  fini
della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio  di  propria
pertinenza; 
      iii) trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o
dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.