Art. 3 Avvio della procedura ordinaria 1. La procedura ordinaria, disciplinata dagli articoli da 4 a 9, e' avviata per il: a. primo semestre, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, tenendo conto dell'esito della procedura di preassegnazione del medesimo semestre; b. secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell'esito delle procedure di cui alla precedente lettera a), della procedura di preassegnazione del medesimo semestre e sulla base delle risorse disponibili.