Art. 3 
 
                   Avvio della procedura ordinaria 
 
  1. La procedura ordinaria, disciplinata dagli articoli da 4 a 9, e'
avviata per il: 
    a.  primo   semestre,   dal   quinto   giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente  decreto,  tenendo  conto  dell'esito  della  procedura   di
preassegnazione del medesimo semestre; 
    b. secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell'esito
delle procedure di cui alla precedente lettera a), della procedura di
preassegnazione del medesimo semestre  e  sulla  base  delle  risorse
disponibili.