Art. 4 
 
                  Requisiti per l'accesso al Fondo 
                     per la procedura ordinaria 
 
  1. L'accesso al  Fondo  e'  consentito  in  presenza  dei  seguenti
requisiti: 
    a. che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili  di  cui
al successivo art. 5 del presente decreto la cui  realizzazione  deve
essere ultimata entro il 31 dicembre 2026; 
    b. che le opere presentino un  fabbisogno  finanziario  emergente
«netto» esclusivamente determinato come segue: 
      i)  individuazione   del   fabbisogno   finanziario   emergente
dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei  commi  371  e  379  del
citato art. 1 della legge di bilancio, determinato esclusivamente con
riguardo alla voce  «lavori»  del  quadro  economico  dell'intervento
ovvero alle altre voci del  medesimo  quadro  economico,  qualora  le
stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura
percentuale all'importo posto a base di gara e  il  loro  valore  sia
funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi  dei
materiali ai  sensi  del  comma  374  del  menzionato  articolo.  Nel
fabbisogno finanziario emergente e' compreso l'incremento dei  prezzi
delle forniture di materiali da costruzione che siano  funzionalmente
necessarie alla realizzazione dell'opera; 
      ii) determinazione del fabbisogno emergente  netto  sottraendo,
dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto i), le  risorse
indicate al comma 373 del citato art. 1, le quali derivano da: 
        1) rimodulazione delle  somme  a  disposizione  indicate  nel
quadro economico dell'intervento in misura non inferiore  al  10  per
cento ovvero, con specifico riguardo alle somme  indicate  alla  voce
«Imprevisti» del quadro economico, l'utilizzo in misura non inferiore
al 30 per cento del loro importo complessivo, fatta salva la presenza
di motivi ostativi, convalidati dall'amministrazione titolare, di cui
all'art. 7, comma 2 secondo periodo; 
        2) disponibilita' di somme da altri interventi  ultimati,  di
competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per  i  quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 
    c. che  le  procedure  di  affidamento  siano  avviate,  su  base
semestrale, tra il 1° gennaio 2023  e  il  31  dicembre  2023,  anche
tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale; 
  2. Premesso il possesso dei requisiti di cui al  comma  1,  possono
accedere alla procedura ordinaria anche  gli  interventi  degli  enti
locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non  sia
stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del
comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio.