Art. 4 Requisiti per l'accesso al Fondo per la procedura ordinaria 1. L'accesso al Fondo e' consentito in presenza dei seguenti requisiti: a. che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili di cui al successivo art. 5 del presente decreto la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026; b. che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente «netto» esclusivamente determinato come segue: i) individuazione del fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 371 e 379 del citato art. 1 della legge di bilancio, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del comma 374 del menzionato articolo. Nel fabbisogno finanziario emergente e' compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera; ii) determinazione del fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto i), le risorse indicate al comma 373 del citato art. 1, le quali derivano da: 1) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento in misura non inferiore al 10 per cento ovvero, con specifico riguardo alle somme indicate alla voce «Imprevisti» del quadro economico, l'utilizzo in misura non inferiore al 30 per cento del loro importo complessivo, fatta salva la presenza di motivi ostativi, convalidati dall'amministrazione titolare, di cui all'art. 7, comma 2 secondo periodo; 2) disponibilita' di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. c. che le procedure di affidamento siano avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale; 2. Premesso il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio.