Art. 5 
 
             Procedura ordinaria. Interventi ammissibili 
                        e ordine di priorita' 
 
  1. Fermo  quanto  previsto  dall'art.  3,  l'accesso  al  Fondo  e'
consentito, secondo il seguente ordine di priorita', agli interventi: 
    a. finanziati, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal
PNRR; 
    b. relativi al PNC nonche' interventi in relazione ai quali siano
stati nominati Commissari  straordinari  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 55 del 2019; 
    c. che siano attuati: 
      i) dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma  421,
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 423, della
citata legge n. 234 del 2021; 
      ii)  dall'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   per   gli
interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma  5-ter,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
      iii) dal Commissario straordinario nominato ai sensi  dell'art.
4-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
per la realizzazione degli interventi  disciplinati  nell'accordo  di
programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica nel sito contaminato di  interesse  nazionale  di  Brescia
Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
169 del 24 novembre 2020; 
    d. per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022,
delle risorse del Fondo  e  con  riguardo  ai  quali  non  sia  stata
avviata,  nel  termine   prefissato,   la   relativa   procedura   di
affidamento; 
    e. limitatamente alla procedura da avviare nel secondo  semestre,
integralmente finanziati con risorse statali, che  siano  diversi  da
quelli individuati alle lettere precedenti  e  la  cui  realizzazione
deve  comunque  essere  ultimata  entro  il  31  dicembre  2026,  con
priorita' a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR. 
  2. Gli interventi per i quali sia  stata  disposta  l'assegnazione,
nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali,  nel
medesimo anno, sia pervenuta  rinuncia  formale  all'assegnazione  da
parte della stazione appaltante, possono accedere  al  Fondo  secondo
l'ordine di priorita' di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'accesso al Fondo, gli interventi di  cui  ai  commi
precedenti devono essere integralmente finanziati  e  non  presentare
fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti  dall'aggiornamento
dei prezzari ai sensi dell'art. 1, commi 371 e 379,  della  legge  di
bilancio.