Art. 5 Procedura ordinaria. Interventi ammissibili e ordine di priorita' 1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, l'accesso al Fondo e' consentito, secondo il seguente ordine di priorita', agli interventi: a. finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR; b. relativi al PNC nonche' interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019; c. che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; iii) dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020; d. per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento; e. limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorita' a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR. 2. Gli interventi per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all'assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo l'ordine di priorita' di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'accesso al Fondo, gli interventi di cui ai commi precedenti devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'art. 1, commi 371 e 379, della legge di bilancio.