Art. 7 
 
                         Procedura e termine 
                   di presentazione delle istanze 
 
  1. A seguito della  presentazione  delle  domande  da  parte  delle
stazioni appaltanti, le amministrazioni statali, per  gli  interventi
dalle stesse finanziati o rientranti nei  programmi  di  investimento
dei quali risultano titolari, procedono alla verifica istruttoria sul
contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e  non  oltre
dieci giorni dal termine conclusivo  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
inoltrano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze con le
modalita' previste dal successivo art. 8. 
  2. Le verifiche delle amministrazioni statali  istanti  o  titolari
hanno ad oggetto i  dati  dichiarati  nella  domanda  dalla  stazione
appaltante con riguardo al possesso dei requisiti di accesso al Fondo
nonche' in relazione alla modalita' di determinazione del  fabbisogno
emergente dall'aggiornamento dei prezzari. Con riferimento alle somme
di cui dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto ii),  l'amministrazione
statale istante deve verificare che le stesse siano  state  impiegate
nella misura percentuale  indicata  nonche'  valutare  gli  eventuali
motivi  ostativi  indicati  dalla  stazione  appaltante  in  sede  di
presentazione della domanda. Le predette  verifiche  sono  effettuate
attraverso i sistemi  informativi  della  Ragioneria  generale  dello
Stato e, per  i  dati  ivi  non  riscontrabili,  attraverso  apposita
istruttoria. 
  3. Ciascuna istanza puo' contenere una o piu'  domande  validate  e
rientranti  nel  medesimo  programma  di   investimento   del   quale
l'amministrazione istante o titolare sia finanziatrice. 
  4. Ai fini della determinazione della graduatoria per l'accesso  al
Fondo, assumono rilevanza solo le domande che  siano  state  inserite
nelle istanze di cui ai precedenti commi.