Art. 7 Procedura e termine di presentazione delle istanze 1. A seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali, per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo di cui all'art. 6, comma 1, inoltrano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal successivo art. 8. 2. Le verifiche delle amministrazioni statali istanti o titolari hanno ad oggetto i dati dichiarati nella domanda dalla stazione appaltante con riguardo al possesso dei requisiti di accesso al Fondo nonche' in relazione alla modalita' di determinazione del fabbisogno emergente dall'aggiornamento dei prezzari. Con riferimento alle somme di cui dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto ii), l'amministrazione statale istante deve verificare che le stesse siano state impiegate nella misura percentuale indicata nonche' valutare gli eventuali motivi ostativi indicati dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda. Le predette verifiche sono effettuate attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e, per i dati ivi non riscontrabili, attraverso apposita istruttoria. 3. Ciascuna istanza puo' contenere una o piu' domande validate e rientranti nel medesimo programma di investimento del quale l'amministrazione istante o titolare sia finanziatrice. 4. Ai fini della determinazione della graduatoria per l'accesso al Fondo, assumono rilevanza solo le domande che siano state inserite nelle istanze di cui ai precedenti commi.