Art. 8 Modalita' di presentazione delle domande in modalita' ordinaria e delle istanze 1. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni statali titolari o istanti presentano la domanda e l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo dipartimento.