Art. 8 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
               in modalita' ordinaria e delle istanze 
 
  1. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni statali  titolari  o
istanti presentano la domanda e l'istanza al Ministero  dell'economia
e delle finanze attraverso apposita piattaforma informatica  gia'  in
uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e
secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo dipartimento.