Art. 9 
 
                       Verifica delle istanze, 
               procedura di assegnazione delle risorse 
 
  1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al  Fondo
secondo le modalita' indicate  dall'art.  8,  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  riscontra  sui   propri   sistemi
informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di  cui  all'art.
4. 
  2. Entro trenta giorni successivi al termine  di  cui  all'art.  6,
comma 1, per ciascun semestre, con decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato, si provvede, sulla  base  delle  risorse  disponibili  a
seguito dell'adozione dei decreti del Ragioniere generale dello Stato
di cui all'art. 10, comma 1, alla  determinazione  della  graduatoria
semestrale degli interventi tenendo conto  dell'ordine  di  priorita'
indicato all'art. 5. L'assegnazione  delle  risorse  per  il  secondo
semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a
conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonche' della
procedura di preassegnazione del secondo semestre. 
  3. Ai fini della determinazione della graduatoria di cui  al  comma
2, nel rispetto dell'ordine prioritario di cui al menzionato art.  5,
si tiene conto, nell'ordine: 
    a. della data prevista di pubblicazione dei bandi  o  dell'avviso
per l'indizione della procedura  di  gara,  ovvero  dell'invio  delle
lettere di invito che siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori
nonche' all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei
relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione ai
sensi dell'art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50; 
    b. dell'ordine cronologico di presentazione delle  domande  delle
stazioni appaltanti. 
  4. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei  limiti
della  relativa  dotazione  e  delle  annualita'  previste  ai   fini
dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione e'  trasmesso
alle amministrazioni statali istanti o titolari che  comunicano  alle
stazioni appaltanti la disponibilita' delle  risorse  aggiuntive  per
avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione  delle
risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento
delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio. 
  5. All'esito  della  procedura  di  cui  ai  commi  precedenti,  il
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  riscontra  sui
propri sistemi informativi  l'avvenuta  pubblicazione  del  bando  di
gara, dell'avviso di indizione della trasmissione  della  lettera  di
invito  a  presentare  offerte  o  dell'avviso   di   preinformazione
associato ad un CIG perfezionato  con  le  modalita'  previste  dalla
delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo  scopo  di  individuare
gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito  e,
conseguentemente, le risorse finanziarie del  Fondo  che  si  rendono
disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. 
  6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le  quali
risulti riscontrato il requisito di  cui  al  comma  5  e  che,  come
risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il  corredo
informativo del CIG, siano andate  deserte,  le  stazioni  appaltanti
possono procedere  alla  pubblicazione  di  una  nuova  procedura  di
affidamento con la previsione di un termine finale  di  presentazione
delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Successivamente il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   individua,
attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per  i  quali
le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui
al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del
Fondo che si rendono disponibili  per  essere  riassegnate  ad  altri
interventi. Per le  procedure  di  affidamento  avviate  nel  secondo
semestre del 2023, il termine e' fissato al 31 marzo 2024. 
  7. Sulla base dei riscontri di cui ai commi 5 e 6, con decreti  del
Ragioniere generale dello Stato, si  provvede  all'aggiornamento  del
decreto di cui al comma 2 e  all'assegnazione  delle  risorse  resesi
disponibili ai sensi  dei  medesimi  commi  5  e  6  agli  interventi
ricompresi nella graduatoria di cui al  comma  2  relativa  al  primo
semestre.