Art. 9 Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse 1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalita' indicate dall'art. 8, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4. 2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 6, comma 1, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede, sulla base delle risorse disponibili a seguito dell'adozione dei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 10, comma 1, alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorita' indicato all'art. 5. L'assegnazione delle risorse per il secondo semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonche' della procedura di preassegnazione del secondo semestre. 3. Ai fini della determinazione della graduatoria di cui al comma 2, nel rispetto dell'ordine prioritario di cui al menzionato art. 5, si tiene conto, nell'ordine: a. della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche' all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b. dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e delle annualita' previste ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione e' trasmesso alle amministrazioni statali istanti o titolari che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilita' delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio. 5. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalita' previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. 6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Successivamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine e' fissato al 31 marzo 2024. 7. Sulla base dei riscontri di cui ai commi 5 e 6, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2 e all'assegnazione delle risorse resesi disponibili ai sensi dei medesimi commi 5 e 6 agli interventi ricompresi nella graduatoria di cui al comma 2 relativa al primo semestre.