IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale la prof.ssa  Maria  Cristina  Messa  e'  stata  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA),  dei  conservatori  di  musica  e
degli istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori  di  studi
musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, «Regolamento  recante  criteri  per  l'autonomia  statutaria,
regolamentare  ed  organizzativa  delle  istituzioni   artistiche   e
musicali, a norma della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508»,  e  in
particolare l'art. 2,  che  riconosce  l'autonomia  statutaria  delle
suddette istituzioni e  stabilisce  che  esse,  attraverso  i  propri
statuti e nel rispetto delle disposizioni dello  stesso  regolamento,
disciplinano lo svolgimento dell'attivita' didattica e di  ricerca  e
la correlata attivita' di produzione, nonche' la realizzazione  degli
interventi di propria competenza per il diritto allo studio; 
  Visto l'art. 22-bis, del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare: 
    il comma 1, secondo cui  «gli  istituti  superiori  musicali  non
statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art.  19,
commi 4 e  5-bis,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
individuati con il decreto di cui al comma 2 del  presente  articolo,
sono   oggetto   di   graduali   processi    di    statizzazione    e
razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui  al  comma  3  del
presente articolo»; 
    il comma 2, secondo cui: 
      a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati  con
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera  d),  e
8, lettere a), b), c), e) e 1), della  legge  21  dicembre  1999,  n.
508»; 
      b)   «nell'ambito   dei    processi    di    statizzazione    e
razionalizzazione, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti criteri  per  la  determinazione  delle  relative  dotazioni
organiche nei limiti massimi del personale in servizio  [...]  presso
le predette istituzioni [...], nonche' per il graduale  inquadramento
nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio
[...] alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto»; 
    il  comma  3,  secondo  cui  «ai   fini   dell'attuazione   delle
disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca»; 
    il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di  ciascun
processo di statizzazione e razionalizzazione, il  fondo  di  cui  al
comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli
enti di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019,  n.  121,  adottato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  recante  la
disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art.  22-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare: 
    l'art. 1, secondo cui le istituzioni  interessate  presentano  al
Ministero apposita domanda di statizzazione con modalita' telematiche
definite dalla competente Direzione generale del Ministero; 
    l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande  di
statizzazione e' effettuata da un'apposita commissione  nominata  dal
Ministro, sulla base dei criteri  indicati  nei  medesimi  commi,  la
quale provvede, secondo quanto  riportato  al  comma  3,  altresi'  a
proporre: 
      a) «gli schemi di convenzione da  sottoscrivere  da  parte  dei
rappresentanti legali delle istituzioni  da  statizzare,  dagli  enti
locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca ove  sono  formalizzati  gli  impegni  contenuti  nella
domanda di statizzazione»; 
      b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare,  nel
rispetto dei criteri definiti  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-bis,  comma  2,
secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017; 
    l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione  viene  disposta
con decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca non oltre  il  31  luglio  2020  e  decorre  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati  lo  statuto,
la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la  tabella  relativa
alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»; 
  Visti l'art. 33, comma 2-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126, che, modificando l'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50
del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di  statizzazione  «deve
concludersi entro  il  termine  perentorio  del  31  dicembre  2021»,
nonche' l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che, modificando parimenti il ridetto art. 22-bis,  ha  soppresso  il
predetto termine; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  2
aprile 2019 come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  del  medesimo
Ministro del 18 luglio 2022  con  il  quale  sono  stati  definiti  i
criteri di ripartito  delle  risorse  rese  a  tal  fine  disponibili
dall'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; 
  Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal
capo dipartimento per la formazione superiore e per  la  ricerca  del
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,  con  cui
sono state fornite le  indicazioni  operative  per  la  presentazione
delle istanze di statizzazione, in  modalita'  telematica,  da  parte
degli istituti musicali non statali e delle accademie non statali  di
belle arti; 
  Viste le istanze presentate, in relazione alla  citata  nota  prot.
10637/2019, tra le quali e' compresa anche quella della Accademia  di
belle arti non statale di Ravenna, con sede a Ravenna; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il  quale
e' stata nominata la commissione  di  valutazione  delle  istanze  di
statizzazione secondo quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  del
decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
settembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  258  del  28
settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art.  22-bis,  comma  2,
del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i  criteri  per  la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti  massimi
del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per
il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente
e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto; 
  Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ha  ultimato  le
valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo  le  dotazioni
organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione; 
  Considerato   che   la    valutazione    dell'istanza    presentata
dall'Accademia di belle arti non statale di Ravenna  ha  avuto  esito
positivo; 
  Vista la tabella relativa alla dotazione organica  dell'istituzione
statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del  9  novembre  2021  della
commissione, di cui si allega il relativo estratto; 
  Vista la convenzione sottoscritta in data  28  luglio  2022,  dalla
medesima Accademia non statale, dal Comune di Ravenna e dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, ove sono formalizzati  gli  impegni
contenuti nella domanda di statizzazione; 
  Visto lo statuto approvato con decreto del direttore  generale  del
29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, ex art.
14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003,
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi  dell'art.  22-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito  dalla
legge 21 giugno 2017, n.  96,  nonche'  dell'art.  2,  comma  5,  del
decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione della
predetta   Accademia   non   statale   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto
(allegato 1),  la  convenzione  ove  sono  formalizzati  gli  impegni
contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2)  e  la  tabella
relativa alla dotazione organica (allegato 3); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Statizzazione dell'Accademia non statale 
 
  1.  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  e'  disposta   la
statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale di Ravenna con
sede a Ravenna, nel seguito «Accademia non statale», a decorrere  dal
1° gennaio 2023. 
  2. Ai sensi dello statuto allegato al  presente  decreto  (allegato
1),  l'Istituzione  statizzata  di  cui  al  comma  1  e'  denominata
Accademia di belle arti statale di Ravenna nel seguito «Accademia». 
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1,  l'Accademia  subentra
nella titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi  facenti
capo  all'Accademia  non   statale,   ivi   comprese   le   dotazioni
scientifiche, didattiche,  strumentali  e  finanziarie,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 4. 
  4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il  Comune
di Ravenna continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e  degli
immobili e si fa carico delle  situazioni  debitorie  pregresse  alla
statizzazione, secondo  quanto  indicato  nella  convenzione  di  cui
all'allegato 2  al  presente  decreto,  che  riporta,  altresi',  gli
eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione. 
  5. L'Accademia svolge la propria  attivita'  anche  attraverso  gli
accordi federativi con l'Istituto  superiore  di  studi  musicali  di
Ravenna,  oggetto  anch'esso  dei  provvedimenti  di   statizzazione,
secondo gli impegni assunti  dall'Accademia  non  statale  richiamati
nella convenzione di cui all'allegato 2.