IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca e la correlata attivita' di produzione, nonche' la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio; Visto l'art. 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare: il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»; il comma 2, secondo cui: a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni [...], nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare: l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalita' telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero; l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione e' effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresi' a proporre: a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»; b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017; l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»; Visti l'art. 33, comma 2-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonche' l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, modificando parimenti il ridetto art. 22-bis, ha soppresso il predetto termine; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019 come da ultimo modificato dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di ripartito delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalita' telematica, da parte degli istituti musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti; Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali e' compresa anche quella della Accademia di belle arti non statale di Ravenna, con sede a Ravenna; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale e' stata nominata la commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione; Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Accademia di belle arti non statale di Ravenna ha avuto esito positivo; Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della commissione, di cui si allega il relativo estratto; Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022, dalla medesima Accademia non statale, dal Comune di Ravenna e dal Ministero dell'universita' e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione; Visto lo statuto approvato con decreto del direttore generale del 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, ex art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione della predetta Accademia non statale con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3); Decreta: Art. 1 Statizzazione dell'Accademia non statale 1. Per le motivazioni di cui in premessa, e' disposta la statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale di Ravenna con sede a Ravenna, nel seguito «Accademia non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 e' denominata Accademia di belle arti statale di Ravenna nel seguito «Accademia». 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Accademia subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Accademia non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. 4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Ravenna continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresi', gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione. 5. L'Accademia svolge la propria attivita' anche attraverso gli accordi federativi con l'Istituto superiore di studi musicali di Ravenna, oggetto anch'esso dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Accademia non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.