Art. 3 
 
                    Offerta formativa e studenti 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   i
provvedimenti ministeriali  con  i  quali  sono  stati  approvati  il
regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio
dell'Accademia  non   statale,   con   le   connesse   autorizzazioni
ministeriali al rilascio di titoli di studio  aventi  valore  legale,
devono intendersi  riferiti  all'Accademia.  Sono,  conseguentemente,
aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa
dell'Accademia. 
  2. Gli studenti iscritti all'Accademia non statale alla data di cui
all'art. 1, comma 1, transitano  nell'Accademia  nel  rispetto  degli
studi gia' compiuti e  acquisiscono  il  relativo  titolo  di  studio
presso l'Accademia. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli  studenti
iscritti trovano applicazione le  norme  di  esonero  dal  contributo
onnicomprensivo di cui all'art. 1,  commi  252-267,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021),  con  la  conseguente
erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge  a
valere sul  fondo  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le
attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione  artistica,
musicale e coreutica statali.