Art. 4 
 
                     Trasferimenti ministeriali 
 
  1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Accademia non
statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-bis commi 3 e 4,  del
decreto-legge n. 50/2017, secondo i criteri stabiliti dagli  appositi
decreti attuativi delle predette disposizioni. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera  b),
decreto Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile  2019,  come
da ultimo modificato dal  decreto  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 18  luglio  2022,  a  decorrere  dall'anno  2023  le  risorse
ministeriali,  al  netto  delle  risorse  trasferite  sui  pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi
alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli
dello Stato, sono  assegnate  all'Accademia  utilizzando  gli  stessi
criteri di riparto previsti per le Accademie statali.