Art. 4 Trasferimenti ministeriali 1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Accademia non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-bis commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), decreto Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate all'Accademia utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per le Accademie statali.