LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita'; Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entita' della contribuzione, i termini e le modalita' di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati; Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il quale nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019; Visto il regolamento UE del 24 novembre 2010, n. 1094 con il quale e' stata istituita l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA) con il compito di contribuire al perseguimento dell'obiettivo di stabilita' del sistema finanziario, della trasparenza dei mercati e degli strumenti finanziari nonche' della protezione degli aderenti e dei beneficiari dei piani pensionistici e assicurativi; Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1, del citato regolamento UE che stabilisce che le entrate dell'EIOPA sono costituite da una combinazione di contributi obbligatori delle autorita' pubbliche nazionali e da una sovvenzione dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del codice, e l'art. 5 concernente le modalita' di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici; Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 approvato dalla Commissione con deliberazione del 30 novembre 2022; Considerate le crescenti competenze che derivano alla COVIP dall'impianto regolatorio eurounitario e le conseguenti esigenze di un assetto di vigilanza che, anche per le forme pensionistiche complementari, sia sempre piu' rispondente alle linee strategiche e agli standard operativi definiti in sede europea; Considerati, da ultimo, il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento delegato (UE) 2022/1288 in materia di sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari nonche' il regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, e gli adempimenti ad essi collegati; Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2023 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022; Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2023, all'ammontare delle altre entrate come sopra individuate e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2022, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo; Delibera: di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023. Art. 1 Contributo di vigilanza 1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP e' dovuto per l'anno 2023 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022. 2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche' i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidita' o premorienza. 3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovra' tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.