IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  da  ultimo  modificato  dal
predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare  gli  articoli
2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,   di   ricerca   scientifica,
tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica  musicale  e
coreutica»,  nonche'  la  determinazione  delle  aree  funzionali   e
l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale la prof.ssa  Maria  Cristina  Messa  e'  stata  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA),  dei  Conservatori  di  musica  e
degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori  di  studi
musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, «Regolamento  recante  criteri  per  l'autonomia  statutaria,
regolamentare  ed  organizzativa  delle  istituzioni   artistiche   e
musicali, a norma della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508»,  e  in
particolare l'art. 2,  che  riconosce  l'autonomia  statutaria  delle
suddette istituzioni e  stabilisce  che  esse,  attraverso  i  propri
statuti e nel rispetto delle disposizioni dello  stesso  regolamento,
disciplinano lo svolgimento dell'attivita' didattica e di  ricerca  e
la correlata attivita' di produzione, nonche' la realizzazione  degli
interventi di propria competenza per il diritto allo studio; 
  Visto l'art. 22-bis, del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare: 
    il comma 1, secondo cui  «gli  istituti  superiori  musicali  non
statali e le accademie non statali di belle arti di cui  all'articolo
19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
individuati con il decreto di cui al comma 2 del  presente  articolo,
sono   oggetto   di   graduali   processi    di    statizzazione    e
razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui  al  comma  3  del
presente articolo»; 
    il comma 2, secondo cui: 
      a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati  con
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d),
e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21  dicembre  1999,  n.
508»; 
      b)   «nell'ambito   dei    processi    di    statizzazione    e
razionalizzazione, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti criteri  per  la  determinazione  delle  relative  dotazioni
organiche nei limiti massimi del personale in servizio  [...]  presso
le predette istituzioni [...], nonche' per il graduale  inquadramento
nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio
[...] alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto»; 
    il  comma  3,  secondo  cui  «ai   fini   dell'attuazione   delle
disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca»; 
    il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di  ciascun
processo di statizzazione e razionalizzazione, il  fondo  di  cui  al
comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli
enti di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019,  n.  121,  adottato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  recante  la
disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art.  22-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare: 
    l'art. 1, secondo cui le istituzioni  interessate  presentano  al
Ministero apposita domanda di statizzazione con modalita' telematiche
definite dalla competente Direzione generale del Ministero; 
    l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande  di
statizzazione e' effettuata da un'apposita commissione  nominata  dal
Ministro, sulla base dei criteri  indicati  nei  medesimi  commi,  la
quale provvede, secondo quanto  riportato  al  comma  3,  altresi'  a
proporre: 
      a) «gli schemi di convenzione da  sottoscrivere  da  parte  dei
rappresentanti legali delle istituzioni  da  statizzare,  dagli  enti
locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca ove  sono  formalizzati  gli  impegni  contenuti  nella
domanda di statizzazione»; 
      b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare,  nel
rispetto dei criteri definiti  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-bis,  comma  2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 50/2017»; 
    l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione  viene  disposta
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca non oltre  il  31  luglio  2020  e  decorre  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati  lo  statuto,
la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la  tabella  relativa
alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»; 
  Visti l'art. 33, comma 2-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, che, modificando l'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50
del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di  statizzazione  «deve
concludersi entro  il  termine  perentorio  del  31  dicembre  2021»,
nonche' l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che, modificando parimenti il ridetto art. 22-bis,  ha  soppresso  il
predetto termine; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  2
aprile 2019 come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  del  medesimo
Ministro del 18 luglio 2022, con  il  quale  sono  stati  definiti  i
criteri di ripartito  delle  risorse  rese  a  tal  fine  disponibili
dall'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; 
  Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. n. 10637,  emanata
dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e  per  la  ricerca
del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per  la
presentazione  delle   istanze   di   statizzazione,   in   modalita'
telematica, da parte degli Istituti  musicali  non  statali  e  delle
Accademie non statali di belle arti; 
  Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. n.
10637/2019, tra le quali e' compresa anche quella della Accademia  di
belle arti non statale «Pietro Vannucci» con sede a Perugia; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il  quale
e' stata nominata la commissione  di  valutazione  delle  istanze  di
statizzazione secondo quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  del
decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
settembre 2021, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 258  del  28  ottobre  2021),  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017,  sono  stati
definiti criteri  per  la  determinazione  delle  relative  dotazioni
organiche nei limiti massimi del  personale  in  servizio  presso  le
predette istituzioni, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; 
  Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ha  ultimato  le
valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo  le  dotazioni
organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione; 
  Considerato   che   la    valutazione    dell'istanza    presentata
dall'Accademia di belle arti non statale «Pietro Vannucci»  ha  avuto
esito positivo; 
  Vista la tabella relativa alla dotazione organica  dell'istituzione
statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del  9  novembre  2021  della
commissione, di cui si allega il relativo estratto; 
  Vista la convenzione sottoscritta in data  28  luglio  2022,  dalla
medesima  Accademia  non  statale,  dal  Comune  di  Perugia,   dalla
Provincia  di  Perugia,  dalla  Regione  Umbria   e   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, ove sono formalizzati  gli  impegni
contenuti nella domanda di statizzazione; 
  Visto lo statuto approvato con d.d.g. 29 settembre 2022,  n.  1489,
previa acquisizione del concerto, ex art. 14, comma  3,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  132/2003,  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato; 
  Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi  dell'art.  22-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito  dalla
legge 21 giugno 2017, n.  96,  nonche'  dell'art.  2,  comma  5,  del
decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione della
predetta   Accademia   non   statale   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto
(allegato 1),  la  convenzione  ove  sono  formalizzati  gli  impegni
contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2)  e  la  tabella
relativa alla dotazione organica (allegato 3); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Statizzazione dell'Accademia non statale 
 
  1.  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  e'  disposta   la
statizzazione  dell'Accademia  di  belle  arti  non  statale  «Pietro
Vannucci» con sede a Perugia, nel seguito «Accademia non statale»,  a
decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  2. Ai sensi dello statuto allegato al  presente  decreto  (allegato
1),  l'istituzione  statizzata  di  cui  al  comma  1  e'  denominata
Accademia di  belle  arti  statale  «Pietro  Vannucci»,  nel  seguito
«Accademia». 
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1,  l'Accademia  subentra
nella titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi  facenti
capo  all'Accademia  non   statale,   ivi   comprese   le   dotazioni
scientifiche, didattiche,  strumentali  e  finanziarie,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 4. 
  4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il  Comune
di Perugia, la Provincia di Perugia e la Regione Umbria continuano ad
assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli  immobili  e  si  fanno
carico  delle  situazioni  debitorie  pregresse  alla  statizzazione,
secondo quanto indicato nella convenzione di cui  all'allegato  2  al
presente decreto, che  riporta,  altresi',  gli  eventuali  ulteriori
impegni connessi alla statizzazione.