Art. 3 Offerta formativa e studenti 1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Accademia non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti all'Accademia. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa dell'Accademia. 2. Gli studenti iscritti all'Accademia non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nell'Accademia nel rispetto degli studi gia' compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso l'Accademia. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.