Art. 4 
 
                     Trasferimenti ministeriali 
 
  1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Accademia non
statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-bis, commi 3 e 4, del
decreto-legge n. 50/2017, secondo i criteri stabiliti dagli  appositi
decreti attuativi delle predette disposizioni. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera  b),
decreto MEF 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal decreto  MEF
18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le  risorse  ministeriali,
al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato
di previsione della spesa  del  Ministero  relativi  alle  competenze
fisse e accessorie del personale transitato nei  ruoli  dello  Stato,
sono  assegnate  all'Accademia  utilizzando  gli  stessi  criteri  di
riparto previsti per le accademie statali.