Art. 5 
 
                             Valutazione 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma  7,  del  decreto
ministeriale  MIUR-MEF  n.  121/2019,  entro  il  primo  triennio  di
attivita' dell'Accademia (2023-2025),  su  richiesta  del  Ministero,
l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8,  lettera  l),  della
legge n. 508/1999, una valutazione sulla  adeguatezza  delle  risorse
strutturali, finanziarie e di  personale  in  relazione  all'ampiezza
dell'offerta formativa e degli  studenti  iscritti,  tenuto  altresi'
conto delle  sedi  ubicate  in  province  sprovviste  di  istituzioni
statali con offerta formativa analoga. 
  2. L'esito di tale valutazione e' utilizzato dal Ministero che,  in
relazione alla stessa, puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti
ovvero  procedere  con  decreto  del  Ministro  alla   trasformazione
dell'istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e,  in  caso
di gravi carenze strutturali e formative, disporne  la  soppressione,
assicurando  il  mantenimento  dei  posti  del  personale   a   tempo
indeterminato in servizio presso l'Accademia. 
  3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al  comma  1,
le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse  modalita'  e
procedure previste per le altre istituzioni statali.