Art. 5 Valutazione 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attivita' del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera l), della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresi' conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga. 2. L'esito di tale valutazione e' utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio. 3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalita' e procedure previste per le altre Istituzioni statali.