Art. 3 
 
                    Offerta formativa e studenti 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   i
provvedimenti ministeriali  con  i  quali  sono  stati  approvati  il
regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio
dell'istituto   non   statale,   con   le   connesse   autorizzazioni
ministeriali al rilascio di titoli di studio  aventi  valore  legale,
devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono,  conseguentemente,
aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa
del conservatorio. 
  2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di  cui
all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto  degli
studi gia' compiuti e  acquisiscono  il  relativo  titolo  di  studio
presso il conservatorio. A decorrere dall'anno  accademico  2022/2023
per gli studenti iscritti trovano applicazione le  norme  di  esonero
dal contributo onnicomprensivo di  cui  all'art.  1,  commi  252-267,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la
conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a  tal  fine  destinate
dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo  e
per le attivita' didattiche  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica statali.