IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                                e con 
 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio  relativa  all'approvazione  della  valutazione  del   PNRR
dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante
traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a  misure  e
investimenti del medesimo PNRR; 
  Vista la misura del PNRR M2C4 Riforma 4.2: «Misure per garantire la
piena capacita' gestionale per i servizi idrici integrati» che  «mira
a ridurre l'attuale frammentazione del numero di  operatori,  che  al
momento ostacola un uso efficiente delle risorse  idriche  in  alcune
parti del paese ci si attende che la riforma definisca gli  incentivi
piu' adeguati per un migliore  utilizzo  delle  risorse  idriche  nel
settore agricolo, introduce un sistema di sanzioni  per  l'estrazione
illecita di acqua e un sistema di tariffe che rispecchia meglio ed e'
maggiormente in linea con il principio "chi inquina  paga",  evitando
al contempo l'espansione dei sistemi  irrigui  esistenti.  Le  misure
devono essere adottate in cooperazione  con  le  regioni  in  cui  la
gestione delle risorse idriche e' attualmente piu' problematica»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  traguardi
(milestone)  e  obiettivi  (target)  e  degli  obiettivi   finanziari
stabiliti nel PNRR e in particolare: 
    la milestone M2C4-2  «Entrata  in  vigore  della  semplificazione
amministrativa e sviluppo di servizi digitali per  i  visitatori  dei
parchi nazionali e delle aree marine protette»  prevede,  nell'ambito
della misura M2C4 riforma 4.2, entro il 30  settembre  2022,  che  la
legge/i  regolamenti  generali  sui  servizi  idrici   per   un   uso
sostenibile   e    l'incentivazione    degli    investimenti    nelle
infrastrutture idriche devono come minimo: 
      ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e
meccanismi  di  aggregazione  per  incentivare  l'integrazione  degli
operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore  unico  per
l'intero Ambito territoriale ottimale; 
      prevedere  incentivi  per  un  uso  sostenibile  dell'acqua  in
agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di
gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e
di autoapprovvigionamento; 
      stabilire  un  sistema  di  prezzi  regolamentati   che   tenga
adeguatamente   conto   dell'uso   delle   risorse    ambientali    e
dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure  per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in
particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del
quale «con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 108 del 2021; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone  e  degli  obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  il
principio del contributo  all'obiettivo  climatico  e  digitale  (cd.
tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di  protezione
e  valorizzazione  dei  giovani  e   il   superamento   del   divario
territoriale; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN
recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto l'art. 154, comma 3, decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152,  come  modificato  dall'art.  16,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante  «Disposizioni  urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», ai sensi  del  quale
«Al  fine  di  assicurare  un'omogenea  disciplina   sul   territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con  il  Ministro  della  transizione  ecologica  e  con  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sono
stabiliti i criteri generali per la determinazione,  da  parte  delle
regioni, dei canoni di concessione per l'utenza  di  acqua  pubblica,
tenendo conto dei costi  ambientali  e  dei  costi  della  risorsa  e
dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina  paga",  e
prevedendo altresi' riduzioni  del  canone  nell'ipotesi  in  cui  il
concessionario attui un  riuso  delle  acque  reimpiegando  le  acque
risultanti a valle del processo  produttivo  o  di  una  parte  dello
stesso o, ancora, restituisca le acque di  scarico  con  le  medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento  dei
canoni ha cadenza triennale»; 
  Visto l'art. 117 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque  e  prevede  che  «Gli  Stati  membri
tengono conto del  principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi
idrici,  compresi  i  costi  ambientali  e  relativi  alle   risorse,
prendendo in considerazione l'analisi economica  effettuata  in  base
all'allegato III  e,  in  particolare,  secondo  il  principio:  "chi
inquina paga"», ritenendo l'analisi  economica  uno  degli  strumenti
fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile; 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la
«definizione e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e
dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 88; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive norme di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di  attuazione,
tra l'altro, della direttiva 2000/60 CE, recante  «norme  in  materia
ambientale», e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'art. 119, commi 1 e 2,  del  citato  decreto
legislativo n.  152  del  2006  che  stabiliscono  «1.  Ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cui  al  Capo  I  del
Titolo II della  parte  terza  del  presente  decreto,  le  autorita'
competenti tengono conto del principio del  recupero  dei  costi  dei
servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  alla  risorsa,
prendendo in considerazione l'analisi economica  effettuata  in  base
all'allegato  10  alla  parte  terza  del  presente  decreto  e,   in
particolare, secondo il principio "chi inquina  paga".  2.  Entro  il
2010 le autorita' competenti  provvedono  ad  attuare  politiche  dei
prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente  gli  utenti  a
usare le risorse idriche in  modo  efficiente  ed  a  contribuire  al
raggiungimento  ed  al  mantenimento  degli  obiettivi  di   qualita'
ambientali di cui alla  direttiva  2000/60/CE  nonche'  di  cui  agli
articoli 76 e  seguenti  del  presente  decreto,  anche  mediante  un
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico
dei  vari  settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi   almeno   in
industria, famiglie e  agricoltura.  Al  riguardo  dovranno  comunque
essere tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali  ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle  condizioni
geografiche e climatiche della regione o delle regioni in  questione.
In particolare: a) i canoni di concessione per le  derivazioni  delle
acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi  della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; b) le tariffe  dei  servizi
idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali  quelli
civile,  industriale  e  agricolo,  contribuiscono  adeguatamente  al
recupero dei  costi  sulla  base  dell'analisi  economica  effettuata
secondo l'allegato 10 alla parte terza del presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012 di  «Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art.  21,  comma  19  del
decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214.»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  231  del  3  ottobre
2012; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39  «Regolamento
recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo
della risorsa per i vari settori  d'impiego  dell'acqua»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2015 recante  «Linee  guida
per regolamentazione da parte delle regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano delle modalita'  di  quantificazione  dei  volumi
idrici ad uso irriguo»; 
  Considerato che e' necessario stabilire i principi ed i criteri per
assicurare un'omogenea disciplina nazionale per la determinazione dei
canoni di concessione, in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.
154, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 9 della direttiva  2000/60/CE  e
dell'art. 119 del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e'  necessario
approntare un'adeguata politica dei prezzi dell'acqua  che  incentivi
un uso razionale delle risorse e contribuisca  in  tal  modo  sia  al
perseguimento  degli  obiettivi  ambientali  che   ad   un   adeguato
contributo al recupero dei costi dei servizi  a  carico  dei  diversi
settori di impiego  dell'acqua,  tenendo  conto  del  principio  «chi
inquina paga»; 
  Considerato che il canone di  concessione  di  derivazione  d'acqua
rappresenta uno strumento per l'internalizzazione e la copertura  dei
costi ambientali e della risorsa secondo  il  principio  chi  inquina
paga; 
  Ritenuto che nella fissazione dei  criteri  per  la  determinazione
dello stesso occorre contemperare tutti gli aspetti inerenti  all'uso
della risorsa idrica, alla tutela e salvaguardia del bene  acqua,  al
soddisfacimento dei fabbisogni per i vari usi e  alla  sostenibilita'
economica e finanziaria; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica  e  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del
21 dicembre 2022, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Criteri  per  la  determinazione  dei  canoni   di   concessione   di
                derivazione d'acqua per i diversi usi 
 
  1. In attuazione del disposto di cui all'art.  154,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al  fine  di  assicurare
un'omogenea disciplina sul territorio  nazionale,  sono  stabiliti  i
criteri generali per la determinazione, da parte delle  regioni,  dei
canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica,  tenendo  conto
dei costi ambientali e dei costi della risorsa  e  dell'inquinamento,
conformemente al principio «chi inquina paga». 
  2.  I  criteri  generali,  di  cui  al  comma  1,  sono   riportati
nell'allegato A «Criteri generali per la determinazione dei canoni di
concessione per l'utenza di acqua pubblica» che e'  parte  integrante
del presente decreto. 
  3. I criteri riportati nell'allegato A, mediante i quali le regioni
e le  province  autonome  adegueranno  i  canoni  di  concessione  di
derivazione  delle  acque   pubbliche   recependoli   nelle   proprie
discipline, entreranno in vigore il 31 dicembre 2022.