IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA e con IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR; Vista la misura del PNRR M2C4 Riforma 4.2: «Misure per garantire la piena capacita' gestionale per i servizi idrici integrati» che «mira a ridurre l'attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese ci si attende che la riforma definisca gli incentivi piu' adeguati per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, introduce un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e un sistema di tariffe che rispecchia meglio ed e' maggiormente in linea con il principio "chi inquina paga", evitando al contempo l'espansione dei sistemi irrigui esistenti. Le misure devono essere adottate in cooperazione con le regioni in cui la gestione delle risorse idriche e' attualmente piu' problematica»; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare: la milestone M2C4-2 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» prevede, nell'ambito della misura M2C4 riforma 4.2, entro il 30 settembre 2022, che la legge/i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche devono come minimo: ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito territoriale ottimale; prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento; stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; Visto l'art. 154, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», ai sensi del quale «Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga", e prevedendo altresi' riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale»; Visto l'art. 117 della Costituzione; Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la «definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 88; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive norme di attuazione; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60 CE, recante «norme in materia ambientale», e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 119, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 che stabiliscono «1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al Capo I del Titolo II della parte terza del presente decreto, le autorita' competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". 2. Entro il 2010 le autorita' competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche' di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato 10 alla parte terza del presente decreto»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 di «Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 3 ottobre 2012; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 «Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2015 recante «Linee guida per regolamentazione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»; Considerato che e' necessario stabilire i principi ed i criteri per assicurare un'omogenea disciplina nazionale per la determinazione dei canoni di concessione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato che ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006 e' necessario approntare un'adeguata politica dei prezzi dell'acqua che incentivi un uso razionale delle risorse e contribuisca in tal modo sia al perseguimento degli obiettivi ambientali che ad un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua, tenendo conto del principio «chi inquina paga»; Considerato che il canone di concessione di derivazione d'acqua rappresenta uno strumento per l'internalizzazione e la copertura dei costi ambientali e della risorsa secondo il principio chi inquina paga; Ritenuto che nella fissazione dei criteri per la determinazione dello stesso occorre contemperare tutti gli aspetti inerenti all'uso della risorsa idrica, alla tutela e salvaguardia del bene acqua, al soddisfacimento dei fabbisogni per i vari usi e alla sostenibilita' economica e finanziaria; Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 21 dicembre 2022, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Criteri per la determinazione dei canoni di concessione di derivazione d'acqua per i diversi usi 1. In attuazione del disposto di cui all'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga». 2. I criteri generali, di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato A «Criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica» che e' parte integrante del presente decreto. 3. I criteri riportati nell'allegato A, mediante i quali le regioni e le province autonome adegueranno i canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche recependoli nelle proprie discipline, entreranno in vigore il 31 dicembre 2022.