IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito il  «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente al  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020,  n.  53,  recante  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,  con
il quale sono istituiti i registri delle varieta' di  specie  agrarie
ed  ortive  per  l'identificazione  delle  varieta'  stesse   ed   in
particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta'  devono
riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei
responsabili della conservazione in purezza della varieta'; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che
dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed  ortiva
al relativo registro  nazionale  sia  effettuata  dal  Ministero  con
proprio decreto, sentito il parere del Gruppo  di  lavoro  permanente
per la protezione delle piante di  cui  al  decreto  ministeriale  30
giugno 2016; 
  Visto  in  particolare  il  comma  2  dell'art.  11   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente  al  costitutore  di
una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento  per  la
conservazione in purezza; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione  di  una  varieta'
dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in
purezza ne faccia richiesta; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.  42502,
con la quale, per l'attuazione degli  obiettivi  strategici  definiti
dal Ministro nella direttiva generale,  rientranti  nella  competenza
del Dipartimento delle politiche europee  e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie, in corso di registrazione; 
  Vistala direttiva del direttore generale dello sviluppo  rurale  n.
54082 del 2 febbraio 2023 con la  quale  sono  stati  attribuiti  gli
obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per  la  loro
realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
(nella  Gazzetta  Ufficiale  4   gennaio   2023,   n.   3),   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  in
particolare il comma 3 che dispone  che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta',
indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 20; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state  iscritte,  nel
relativo registro, le varieta' indicate nel presente dispositivo, per
le quali e' stato  indicato  il  nominativo  del  responsabile  della
conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione; 
  Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione
della responsabilita' della conservazione in purezza  delle  varieta'
indicate nel presente dispositivo; 
  Viste  le  richieste  degli  interessati  volte   a   ottenere   la
cancellazione delle varieta' indicate nel  presente  dispositivo  dal
registro nazionale; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni del 16 e  20  dicembre  2022
dal Gruppo di lavoro  permanente  per  la  protezione  delle  piante,
Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016; 
  Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli
interessati per le  varieta'  in  iscrizione,  oggetto  del  presente
provvedimento; 
  Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  a   ottenere   una
variazione di denominazione  delle  varieta'  indicate  nel  presente
dispositivo; 
  Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di  specie
agrarie, di cui all'art. 7 del  medesimo  decreto  legislativo,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le varieta' sottoelencate. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varieta'
agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo ministero.